Art. 30 
 
                      Modifiche all'articolo 87 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 87 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento,  da
redigere entro sei mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale,  la
situazione   patrimoniale,   economica   e   finanziaria   dell'ente,
distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel  bilancio  di  cui
all'articolo 13 distintamente»; 
    b) al comma 3, le parole «a 50.000 euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'importo stabilito dall'articolo  13,  comma  2»  e  le
parole «economico  e  finanziario  delle  entrate   e   delle   spese
complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»; 
    c) al comma 6, le parole: «rendiconto o del» sono soppresse e  le
parole «, entro quattro mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Si  riporta  l'articolo  87,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  87  (Tenuta  e  conservazione  delle   scritture
          contabili degli Enti del terzo settore). - 1. Gli enti  del
          Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
          5,  che  non  applicano  il  regime   forfetario   di   cui
          all'articolo 86, a pena di decadenza dai  benefici  fiscali
          per esse previsti, devono: 
              a) in relazione all'attivita' complessivamente  svolta,
          redigere scritture contabili  cronologiche  e  sistematiche
          atte  ad  esprimere  con  compiutezza  e  analiticita'   le
          operazioni poste in essere in ogni periodo di  gestione,  e
          rappresentare   adeguatamente   nel   bilancio    di    cui
          all'articolo  13  distintamente   le   attivita'   indicate
          all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo
          di  conservare  le   stesse   scritture   e   la   relativa
          documentazione per un periodo non inferiore quello indicato
          dall'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
              b) in relazione alle  attivita'  svolte  con  modalita'
          commerciali,  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  tenere  le
          scritture contabili  previste  dalle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, anche al  di  fuori  dei  limiti
          quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. 
              2. Gli obblighi di cui  al  comma  1,  lettera  a),  si
          considerano assolti anche qualora  la  contabilita'  consti
          del libro giornale e del libro degli inventari,  tenuti  in
          conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  2216  e
          2217 del codice civile. 
              3. I soggetti di cui  al  comma  1  che  nell'esercizio
          delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6  non  abbiano
          conseguito in  un  anno  proventi  di  ammontare  superiore
          all'importo stabilito dall'articolo  13,  comma  2  possono
          tenere per l'anno  successivo,  in  luogo  delle  scritture
          contabili  previste  al  primo  comma,   lettera   a),   il
          rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2. 
              4. In relazione all'attivita'  commerciale  esercitata,
          gli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali   di   cui
          all'articolo 79, comma 5,  hanno  l'obbligo  di  tenere  la
          contabilita' separata. 
              5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5
          e 8 , e fermi restando gli  obblighi  previsti  dal  titolo
          secondo del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  gli  enti  del  Terzo  settore  non
          commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  limitatamente
          alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e  6,
          non  sono  soggetti  all'obbligo  di   certificazione   dei
          corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. 
              6. Gli enti del Terzo settore non  commerciali  di  cui
          all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche
          di fondi devono inserire all'interno del  bilancio  redatto
          ai sensi dell'articolo 13, un rendiconto specifico  redatto
          ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e  conservato
          ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  dal  quale  devono
          risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,  in
          modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
          ciascuna  delle  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di
          sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4,  lettera
          a). Il presente comma si applica anche ai soggetti  che  si
          avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86. 
              7. Entro tre mesi dal momento in cui  si  verificano  i
          presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini  della
          qualificazione  dell'ente  del  Terzo  settore  come   ente
          commerciale, tutti i  beni  facenti  parte  del  patrimonio
          dovranno   essere   compresi   nell'inventario    di    cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo  per  il  predetto
          ente di tenere le scritture contabili di cui agli  articoli
          14, 15,  16  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  600  del  1973.  Le   registrazioni   nelle
          scritture   cronologiche    delle    operazioni    comprese
          dall'inizio del periodo di imposta al  momento  in  cui  si
          verificano i presupposti che determinano il mutamento della
          qualifica di cui all'articolo 79, comma  5,  devono  essere
          eseguite, in deroga alla disciplina  ordinaria,  entro  tre
          mesi   decorrenti   dalla    sussistenza    dei    suddetti
          presupposti.».