Art. 300 
 
               Direttore dell'esecuzione del contratto 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal  comma
2 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione  del  contratto
e' il responsabile del procedimento. 
    2. Il direttore dell'esecuzione  del  contratto  e'  comunque  un
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: 
    a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 
    b) di prestazioni  particolarmente  complesse  sotto  il  profilo
tecnologico ovvero che richiedono  l'apporto  di  una  pluralita'  di
competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo  di  componenti  o  di
processi  produttivi  innovativi  o  dalla  necessita'   di   elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'. 
    3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare  importanza,  come
definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante puo' nominare
uno o piu' assistenti del direttore dell'esecuzione  cui  affida  per
iscritto, una o piu' delle  attivita'  di  competenza  del  direttore
dell'esecuzione. 
    4. Nelle ipotesi di cui  al  comma  2,  in  caso  di  carenza  in
organico  di  personale  adeguato  alla  prestazione   da   eseguire,
accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla  base
degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione  aggiudicatrice
preposto alla  struttura  competente,  la  stazione  appaltante  puo'
affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione  a  soggetto  scelto
secondo le procedure e con  le  modalita'  previste  dal  codice  per
l'affidamento dei servizi.