Art. 301 
 
         Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto 
 
    1.  Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  provvede   al
coordinamento,  alla  direzione  e  al  controllo   tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. 
    2.  Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  assicura   la
regolare  esecuzione   del   contratto   da   parte   dell'esecutore,
verificando che le attivita'  e  le  prestazioni  contrattuali  siano
eseguite in conformita' dei documenti contrattuali. 
    3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge
tutte le attivita' allo stesso espressamente demandate dal  codice  o
dal presente regolamento, nonche' tutte le attivita' che  si  rendano
opportune per  assicurare  il  perseguimento  dei  compiti  a  questo
assegnati.