Art. 303 
 
                 Avvio dell'esecuzione del contratto 
 
    1. L'esecutore e' tenuto a seguire le istruzioni e  le  direttive
fornite dalla stazione appaltante  per  l'avvio  dell'esecuzione  del
contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha
facolta' di procedere alla risoluzione del contratto. 
    2. Il capitolato speciale o  altro  documento  contrattuale  puo'
prevedere che il direttore della esecuzione rediga  apposito  verbale
di avvio dell'esecuzione del  contratto  in  contraddittorio  con  l'
esecutore ai sensi dell'articolo 304.