Art. 304 
 
           Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto 
 
    1.  Nel  caso  in  cui  venga  redatto  il   verbale   di   avvio
dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura
della prestazione, i seguenti elementi: 
    a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni  ed  esterni
in cui l'esecutore svolge l'attivita'; 
    b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi
a  disposizione  dell'esecutore   dalla   stazione   appaltante   per
l'esecuzione dell'attivita'; 
    c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi
le attivita' oggetto del contratto sono  liberi  da  persone  e  cose
ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti e' tale  da
non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attivita'. 
    2.  Il  verbale  e'  redatto  in  doppio  esemplare  firmato  dal
direttore  dell'esecuzione  del  contratto  e  dall'esecutore;  copia
conforme  puo'  essere  rilasciata  all'esecutore,  ove   questi   lo
richieda. 
    3. Qualora, per l'estensione delle  aree  o  dei  locali,  o  per
l'importanza dei  mezzi  strumentali  all'esecuzione  del  contratto,
l'inizio dell'attivita' debba avvenire in luoghi o tempi diversi,  il
direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie
istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. 
    4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla
riscontrata difformita' dello stato dei luoghi o dei  mezzi  o  degli
strumenti rispetto a  quanto  previsto  dai  documenti  contrattuali,
l'esecutore e' tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale
di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.