Art. 307 
 
                      Contabilita' e pagamenti 
 
    1.  La  contabilita'  e'  predisposta  secondo  quanto   previsto
dall'ordinamento della  singola  stazione  appaltante.  Il  contratto
indica  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento   relativi   alle
prestazioni contrattuali. 
    2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal  contratto,
previo  accertamento  da   parte   del   direttore   dell'esecuzione,
confermato  dal  responsabile  del  procedimento,  della  prestazione
effettuata,  in  termini  di  quantita'  e  qualita',  rispetto  alle
prescrizioni  previste  nei  documenti  contrattuali.   E'   facolta'
dell'esecutore presentare  contestazioni  scritte  in  occasione  dei
pagamenti.  Nel  caso  di  ritardato  pagamento  resto  fermo  quanto
previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
    3. Nel caso di  acquisto  effettuato  ricorrendo  a  centrali  di
committenza, la contabilita' e' predisposta secondo  quanto  previsto
dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto  di
quanto  eventualmente  stabilito  nel   contratto,   accordo   ovvero
convenzione stipulato tra la centrale di  committenza  e  l'esecutore
della prestazione. 
    4. Si applica l'articolo 140, commi da  1  a  3,  intendendosi  i
riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti  alle  prestazioni  di
servizi e forniture.