Art. 31. 1. All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e non superato 45 anni di eta'.".
Note all'art. 31: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 149 del citato decreto come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneita' alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e' cosi' modificato: "La Commissione e' composta: a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede; b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanita'; c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". 2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari di cui al comma 1, l'art. 35 del predetto decreto e' cosi' modificato: Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui Consiglio di Amministrazione deliberera' anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornira' agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti". "2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubbilca 30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e non superato 45 anni di eta'". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, reca: "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari". - Gli articoli 9 e 15 del citato decreto, cosi' recitano: "Art. 9 (Limiti di eta'). - Gli aspiranti all'attestato di idoneita' debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda i 21 anni e non superato i 45 anni di eta'". "Art. 15 (Limiti di eta'). - Gli aspiranti alla patente di primo e di secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione della domanda, i 21 anni e non superano i 45 anni di eta'".