Art. 31.
           (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

   1.  L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  febbraio  1990,  n.  39, e' sostituito dal seguente: "Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
negli  articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno  temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento".
 
             Note all'art. 31:
                 -  Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39  (Norme urgenti in
          materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei
          cittadini   extracomunitari   e   di  regolarizzazione  dei
          cittadini  extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel
          territorio  dello  Stato),  come  modificato dalla presente
          legge:
                 "Art.  1  (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto  cessano  nell'ordinamento
          interno  gli  effetti  della  dichiarazione  di limitazione
          geografica  e  delle  riserve  di cui agli articoli 17 e 18
          della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
          con   legge  24 luglio  1954,  n.  722,  poste  dall'Italia
          all'atto  della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
          Governo  provvede agli adempimenti necessari per il formale
          ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
                 2.  Al fine di garantire l'efficace attuazione della
          norma  di  cui  al  comma  1,  il Governo provvede ai sensi
          dell'art.   17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  a
          riordinare,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, gli organi e le procedure per
          l'esame  delle  richieste di riconoscimento dello status di
          rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
                 3.   Agli  stranieri  extraeuropei  "sotto  mandato"
          dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
          (ACNUR)  alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su
          domanda  da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
          Tale     riconoscimento     non    comporta    l'erogazione
          dell'assistenza.
                 4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello
          Stato    dello    straniero   che   intende   chiedere   il
          riconoscimento   dello   status  di  rifugiato  quando,  da
          riscontri  obiettivi  da  parte della polizia di frontiera,
          risulti che il richiedente:
                   a) sia  stato gia' riconosciuto rifugiato in altro
          Stato.  In  ogni  caso  non  e' consentito il respingimento
          verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
                   b) provenga  da  uno  Stato,  diverso da quello di
          appartenenza,   che   abbia  aderito  alla  convenzione  di
          Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
          non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
          del  relativo  territorio  sino alla frontiera italiana. In
          ogni  caso  non  e'  consentito  il respingimento verso uno
          degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
                   c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1,
          paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
                   d) sia  stato  condannato  in  Italia  per uno dei
          delitti  previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
          procedura  penale  o  risulti  pericoloso  per la sicurezza
          dello  Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di
          tipo  mafioso  o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
          organizzazioni terroristiche.
                 5.  Salvo  quanto previsto dal comma 3, lo straniero
          che  intende  entrare nel territorio dello Stato per essere
          riconosciuto  rifugiato  deve rivolgere istanza motivata e,
          in  quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
          frontiera.  Qualora  si  tratti di minori non accompagnati,
          viene  data  comunicazione  della  domanda al tribunale dei
          minori competente per territorio ai fini della adozione dei
          provvedimenti  di  competenza.  Qualora  non  ricorrano  le
          ipotesi  di  cui  al comma 4, lo straniero elegge domicilio
          nel  territorio  dello  Stato. Il questore territorialmente
          competente,  quando non ricorrano le ipotesi previste negli
          articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
          di  soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
          procedura di riconoscimento.
                 6.  Avverso  la  decisione di respingimento presa in
          base ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
                 7. Abrogato.
                 8.   Con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, da emanarsi entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sono stabilite la
          misura  e  le modalita' di erogazione del contributo di cui
          al comma 7.
                 9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e
          7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire
          67.500  milioni  in ragione di anno per ciascuno degli anni
          1990,  1991  e  1992,  si  provvede,  quanto  a lire 20.000
          milioni,  a  carico dello stanziamento iscritto al capitolo
          4239  dello  stato di previsione del Ministero dell'interno
          per  l'anno  1990  e  corrispondenti  capitoli per gli anni
          successivi  e,  quanto  a  lire  50.500  milioni,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1990-1992, al capitolo 6856
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
          1990,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
          "Interventi    in   favore   dei   lavoratori   immigrati".
          All'eventuale maggiore  onere si provvede sulla base di una
          nuova specifica autorizzazione legislativa.
                 10.   Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
                 11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
          disposizioni  previste  per  la  sanatoria  dei  lavoratori
          immigrati  non  perdono  il diritto al riconoscimento dello
          status  di  rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
          interventi di prima assistenza.".