Art. 31.
                        Informazione sull'AIC

  1.  L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa
determinazione  comprendente  il  riassunto delle caratteristiche del
prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura.
  2.  L'AIFA  adotta  annualmente  un  programma  di  controllo della
conformita'   delle   informazioni   recate   dal   riassunto   delle
caratteristiche  del  prodotto o foglio illustrativo dei medicinali a
quelle  approvate  al  momento del rilascio dell'AIC o con successivo
provvedimento dell'AIFA.
  3.  L'AIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana, per estratto, del provvedimento di AIC e
provvede  a  rendere  pubblico il riassunto delle caratteristiche del
prodotto e le sue successive modificazioni.