Art. 31 
 
                 Ulteriori disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  10,  nel  rispetto
degli impegni  assunti  precedentemente  all'entrata  in  vigore  del
predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2010, n.  73,  giacenti  sul  conto  corrente  postale  intestato  al
Ministero dello sviluppo  economico,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il termine di trenta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le
domande gia' prevenute alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate nel medesimo importo, con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo di cui
al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 
  3. Le risorse annualmente assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo
economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la  cui
gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli  articoli
10 e  19  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
riassegnate  nel  medesimo  importo,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo  con  le
Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole  e  medie
imprese operanti in tali Regioni. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «, la cui erogazione»  a  «contenziosi  pregressi»  sono
soppresse.