Articolo 31 - Provvedimenti generali di protezione 1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare in qualita' di testimoni, in tutti gli stadi delle indagini e procedimenti penali, in particolare: a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti della loro denuncia, dei capi d'accusa, e in generale dell'andamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo in tale ambito, cosi' come decisione assunta; b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in liberta' temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata; c facendo si' che le vittime, conformemente alle norme di procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che possano fornire elementi di prova, nonche' scegliere i modi secondo i quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario; d provvedendo loro un'assistenza appropriata affinche' i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in conto; e proteggendo la loro vita privata, la loro identita' e la loro immagine, prendendo misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione; f assicurando che esse, cosi' come le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi; g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto diretto all'interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari, a meno che le autorita' competenti non decidano diversamente, nell'interesse superiore del bambino o per le esigenze dell'indagine o del procedimento. 2. Ciascuna Parte assicurera' che le vittime abbiano accesso, dal primo contatto con le autorita' competenti, alle informazioni sui relativi procedimenti giudiziari e amministrativi. 3. Ciascuna Parte assicurera' che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all'assistenza legale nel momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale. 4. Ciascuna Parte assicurera' all'autorita' giudiziaria la possibilita' di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, in virtu' della legislazione interna, questa possa ricoprire il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano la responsabilita' parentale si vedano privati della facolta' di rappresentarla in tale contesto a seguito di un conflitto di interessi con la stessa. 5. Ciascuna Parte assicurera' attraverso provvedimenti legislativi o di altra natura e in conformita' alla legislazione interna, la possibilita' a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime, che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti nella presente Convenzione. 6. Ciascuna Parte vigilera' affinche' le informazioni date alle vittime, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, siano adatte alla loro eta' e al loro grado di maturita', fornite in un linguaggio per loro comprensibile.