Art. 31 1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Note all'art. 31: Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (Omissis).".