(Convenzione - art. 31)
                            Articolo 31. 
                Regola generale per l'interpretazione 
 
  1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede  in  base  al
senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro  contesto
ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 
  2.  Ai  fini  dell'interpretazione  di  un  trattato,  il  contesto
comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: 
    a) ogni accordo relativo al trattato e che  sia  intervenuto  tra
tutte le parti in occasione della sua conclusione; 
    b) ogni strumento disposto da una o piu' parti in occasione della
conclusione del trattato ed accettato dalle  altre  parti  in  quanto
strumento relativo al trattato. 
  3. Verra' tenuto conto, oltre che del contesto: 
    a) di ogni accordo  ulteriore  intervenuto  tra  le  parti  circa
l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle  disposizioni  in
esso contenute; 
    b)  di  ogni  ulteriore  pratica  seguita  nell'applicazione  del
trattato  con  la  quale  venga  accertato  l'accordo   delle   parti
relativamente all'interpretazione del trattato; 
    c)  di  ogni  norma   di   diritto   internazionale   pertinente,
applicabile alle relazioni fra le parti. 
  4.  Si  ritiene  che  un  termine  o  una  espressione  abbiano  un
significato particolare se verra' accertato che tale era l'intenzione
delle parti.