Art. 31.
                        Assistenza scolastica

  Gli  studenti  degli  istituti  statali di istruzione secondaria di
secondo grado ed, artistica e delle universita' statali o abilitati a
rilasciare   titoli   legalmente   riconosciuti,  in  possesso  della
qualifica  di  profugo  e  dell'attestazione  che versano in stato di
bisogno  accertato  ai  sensi  dell'articolo  9,  sono  esonerati dal
pagamento  delle  tasse  e  dei contributi per il periodo di due anni
scolastici, dalla data del rimpatrio.
  Per  agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali,
o  abilitati  a  rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti,
gli  interventi  assistenziali  previsti  dalle norme vigenti saranno
disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalle norme
stesse.
  I posti gratuiti e semigratuiti ordinari preso i convitti nazionali
e  gli  educandati  femminili dello Stato aventi sede nelle regioni a
statuto  speciale, di cui al numero 1 dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, nonche' quelli
gratuiti  riservati  di  cui  al  numero  2, lettera d), dello stesso
articolo  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1972,  n.  1119,  che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei
relativi  concorsi,  sono  attribuiti,  anche  in  deroga  alle norme
vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri
emanera'   con   apposita   ordinanza,  agli  studenti  delle  scuole
secondarie indicati nel primo comma.
  Agli  studenti  universitari indicati nel precedente primo comma le
opere  universitarie  aventi  sede  nelle  regioni a statuto speciale
concedono, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile
1969,  n.  162,  e  successive modificazioni, per il primo anno dalla
data  del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti
dagli articoli 2 e 3 della medesima legge e successive modificazioni.