Art. 31. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e) , dopo le parole: " ai progettisti dell'opera ;" sono aggiunte le parole: "domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;"; b) nell'articolo 6, primo comma, lettera f) , dopo le parole: " ai soggetti che esercitano l'attivita';" sono aggiunte le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;"; c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere: "g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b)"; g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti"; d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6."; e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e' emanato di concerto con il Ministro del tesoro.".
(a) Il testo vigente degli articoli 6 e del D.P.R. n. 605/1973 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 31: Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), nel testo sostituito dal D.P.R. n. 784/1976 e modificato dal D.P.R. n. 955/1977, come ulteriormente modificati, il primo dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 1978, n. 485, dall'art. 5, comma sessantacinquesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, e dal presente decreto, e il secondo dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e dal presente decreto: "Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente; b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1 gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico; c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittentte, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1 gennaio 1978; d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli Uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1 gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalle Amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute per il periodo precedente il 1 gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti di cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento: atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1 gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva; e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze d'esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazioni di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera; (( domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; )) domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto, entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; (( domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori; )) domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1 gennaio 1978; (( g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi )) (( dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in )) (( esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da )) (( rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in )) (( quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse )) (( da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle )) (( lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei )) (( commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; )) (( g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di )) (( quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai )) (( soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia )) (( elettrica, relativamente agli utenti. )) I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazioni per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi. Comma terzo (soppresso). La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi. "Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6. (( A partire dal 1 luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita' locali. )) Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono all'iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, (( con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, )) devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. (( Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono )) (( comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie )) (( riguardanti i contratti di cui alla lettera )) g-ter) (( del )) (( primo comma dell'art. 6. )) Gli ordini professionale e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. (( Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del )) (( Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni )) (( relative ai contratti di cui alla lettera )) g-ter) (( del )) (( primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i )) (( termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e' )) (( emanato di concerto con il Ministro del tesoro". )) (b) Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 31: Il testo vigente dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 (per l'argomento si veda in questa appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 30) e' il seguente: "Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisi, (( competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere )) nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso (il presente comma e' stato cosi' modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60). Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e da concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge".