Art. 31.
  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605,  nel  testo  sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  novembre  1976,  n.  784, e modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica  23  dicembre  1977,  n.  955  (a),  sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e) , dopo le parole: " ai
progettisti dell'opera  ;"  sono  aggiunte  le  parole:  "domande  ad
amministrazioni  statali  per  la  concessione  di  contributi  e  di
agevolazioni;";
  b)  nell'articolo 6, primo comma, lettera f) , dopo le parole: " ai
soggetti  che  esercitano  l'attivita';"  sono  aggiunte  le  parole:
"domande  di  iscrizione  al  Registro  navale italiano e al Registro
aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";
   c)  nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte
le seguenti lettere:
   "g-bis)  mandati,  ordini  ed  altri  titoli di spesa emessi dalle
amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di
obbligazioni  diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di
lavoro   subordinato,   anche   in   quiescenza,   relativamente   al
beneficiario  della  spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e
premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei  giuochi  e  concorsi
menzionati  nei  commi  quarto,  quinto  e sesto dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600
(b)";
   g-ter)   contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione  di  quelli
relativi  alla  responsabilita'  civile,  relativamente  ai  soggetti
contraenti;  contratti  di  somministrazione  di  energia  elettrica,
relativamente agli utenti";
   d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
  "Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti  i  contratti
di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6.";
   e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  modalita'  delle  comunicazioni sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative
ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo
6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere  date
le  comunicazioni  ed  e'  emanato  di  concerto  con il Ministro del
tesoro.".
 
             (a)  Il  testo  vigente degli articoli 6 e del D.P.R. n.
          605/1973 e' riportato in appendice.
                              APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 31:
            Si  trascrive il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n.
          605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe  tributaria  e
          al  codice  fiscale dei contribuenti), nel testo sostituito
          dal D.P.R. n. 784/1976 e modificato dal D.P.R. n. 955/1977,
          come  ulteriormente  modificati,  il  primo dall'art. 1 del
          D.P.R.  22  giugno  1978,  n.  485,  dall'art.   5,   comma
          sessantacinquesimo,  del  D.L.  30  dicembre  1982, n. 953,
          sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1983,  n.
          53, e dal presente decreto, e il secondo dall'art. 4, comma
          5-ter, del D.L.  2  marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  24 aprile 1989, n. 144, e dal
          presente decreto:
             "Art.  6  (Atti nei quali deve essere indicato il numero
          di codice fiscale). - Il  numero  di  codice  fiscale  deve
          essere indicato nei seguenti atti:
               a)  fatture  e  documenti equipollenti emessi ai sensi
          delle norme  concernenti  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
          relativamente all'emittente;
               b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma
          del presente articolo, degli atti da registrare in  termine
          fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari
          degli effetti giuridici immediati  dell'atto,  esclusi  gli
          atti  degli  organi giurisdizionali e quelli elencati nella
          tabella allegata al presente decreto. Il  Ministro  per  le
          finanze  ha  facolta',  con  proprio decreto, di aggiungere
          all'elenco atti dai quali non risultino  fatti  o  rapporti
          giuridici  indicativi di capacita' contributiva o escludere
          atti  dai  quali  risultino  fatti  o  rapporti   giuridici
          indicativi  di  capacita' contributiva. Non e' obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale nelle  richieste
          di  registrazione  degli  atti  pubblici  formati  e  delle
          scritture private autenticate prima del  1   gennaio  1978,
          nelle  scritture  private non autenticate presentate per la
          registrazione prima di tale  data  nonche'  nelle  note  di
          trascrizione    da    prodursi    al    pubblico   registro
          automobilistico per gli atti stipulati fino al 28  febbraio
          1978  relativamente  ai  veicoli gia' iscritti nel pubblico
          registro automobilistico;
               c)  comunicazioni  allo  schedario generale dei titoli
          azionari,  relativamente  alla  societa'   emittentte,   ai
          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'
          emittente, agli intestatari  o  cointestatari  del  titolo,
          nonche'  agli  altri  soggetti  per cui tale indicazione e'
          richiesta  nel  modello  di  comunicazione  approvato   con
          decreto  del  Ministro  per le finanze. Non e' obbligatoria
          l'indicazione  del   numero   di   codice   fiscale   nelle
          comunicazioni  allo  schedario generale dei titoli azionari
          che concernono pagamenti di dividendi  o  altre  operazioni
          effettuati anteriormente al 1  gennaio 1978;
               d)  dichiarazioni  dei  redditi  previste  dalle norme
          concernenti l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
          l'imposta  sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
          locale sui redditi comprese le dichiarazioni dei  sostituti
          d'imposta  ed  i  certificati  attestanti  le ritenute alla
          fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti  da
          cui  provengono  ed agli altri soggetti in esse indicati in
          elenchi nominativi la  cui  allegazione  e'  prescritta  da
          leggi   tributarie.   Per   i   soggetti   indicati   nelle
          dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta  e  nei   relativi
          certificati,  l'indicazione del numero di codice fiscale e'
          limitata ai soggetti  per  i  quali  e'  stata  operata  la
          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
          del numero di codice fiscale delle dichiarazioni annuali ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e'
          limitata alle persone che hanno redditi  propri;  richieste
          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
          e  relative   certificazioni   degli   Uffici   finanziari,
          limitatamente  alle persone che hanno redditi propri. Nelle
          dichiarazioni,  nelle  richieste  di  certificazione,   nei
          certificati   e   negli   elenchi   non   e'   obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
          i  quali  il  rapporto  con i soggetti da cui provengono e'
          cessato  anteriormente  al  1    gennaio   1978;   non   e'
          obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
          certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3,  primo
          comma,   del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  dalle
          Amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale  per le somme corrisposte e le ritenute
          per il periodo precedente il 1  gennaio  1978;  distinte  e
          bollettini  di  conto  corrente  postale  per  i versamenti
          diretti alle esattorie delle ritenute alla  fonte  e  delle
          imposte  sui  redditi,  relativamente  ai  soggetti  di cui
          provengono  i  versamenti;  bollettini  di  conto  corrente
          postale  per  il pagamento delle imposte dirette iscritte a
          ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento:  atti
          di  delega  alle  aziende  di credito previsti dall'art. 17
          della  legge  2  dicembre  1975,  n.  576   e   conseguenti
          attestazioni   di   pagamento   rilasciate   dalle  aziende
          delegate,  relativamente  ai  soggetti  deleganti;  atti  e
          comunicazioni  da  inviare  agli  Uffici distrettuali delle
          imposte  dirette  a  norma  dell'art.  36  del  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n. 600, relativamente ai soggetti in essi
          indicati;   domande   e   note   di   voltura    catastale,
          relativamente  ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande  e
          note  di  voltura  relative  ad  atti pubblici formati ed a
          scritture private autenticate anteriormente al  1   gennaio
          1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente  ai
          soggetti  da  cui provengono ed agli altri soggetti in essi
          indicati.  Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da
          allegare  alle  dichiarazioni  annuali ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto, l'indicazione  del  numero  di  codice
          fiscale  dei  contraenti  per  le operazioni effettuate, ai
          sensi dell'art. 6 del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,
          anteriormente  al 1  gennaio 1978; distinte e dichiarazioni
          di incasso da presentare ad  enti  delegati  dal  Ministero
          delle  finanze  all'accertamento  e  alla  riscossione  dei
          tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione
          dei  documenti;  denunce  di  successione, relativamente al
          dante causa ed  agli  aventi  causa.  Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione  del numero di codice fiscale del dante causa
          se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1  gennaio 1978;
          dichiarazioni  decennali  da  presentare ai sensi dell'art.
          18, sesto comma,  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643,
          relativamente    ai    soggetti    interessati;   note   di
          trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
          conservatorie  dei  registri immobiliari, con esclusione di
          quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
          le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.  Il  Ministro  delle  finanze,  con
          proprio   decreto,  puo'  escludere  dall'obbligo  le  note
          relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
               e)  domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
          commercio specialita' medicinali,  alimenti  per  la  prima
          infanzia,  prodotti  dietetici,  prodotti  chimici usati in
          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
          domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
          acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di  bibite
          analcoliche;  domande per l'autorizzazione all'esercizio di
          stabilimenti  termali,  balneari,  di   cure   idropiniche,
          idroterapiche  o  fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o
          licenze per l'esercizio del commercio; domande per  licenze
          di  importazione  delle  armi  non  da guerra e loro parti;
          domande per licenze  di  pubblico  esercizio;  domande  per
          licenze  di esercizio delle arti tipografiche, litografiche
          o  fotografiche;  domande  per  licenze  d'esercizio  delle
          investigazioni  o  ricerche per la raccolta di informazioni
          per conto di privati; domande per licenze di  esercizio  di
          rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
          produzione, commercio o mediazioni  di  oggetti  e  metalli
          preziosi;   domande  per  concessioni  di  aree  pubbliche;
          domande per concessione del permesso di ricerca  mineraria;
          domande  per  autorizzazioni  per la ricerca, estrazione ed
          utilizzazione di acque sotterranee;  domande  per  licenze,
          autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
          di  merci,  per  servizi   pubblici   automobilistici   per
          viaggiatori,   bagagli   e  pacchi  agricoli;  domande  per
          concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole  non
          statali;  concessioni  in  materia  edilizia  e urbanistica
          rilasciate ai sensi  della  L.  28  gennaio  1977,  n.  10,
          relativamente   ai  beneficiari  delle  concessioni  ed  ai
          progettisti  dell'opera;  ((  domande  ad   amministrazioni
          statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;
          )) domande per altre autorizzazioni, concessioni e  licenze
          che  il Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con
          proprio decreto, entro il 31 ottobre di  ciascun  anno  con
          efficacia a decorrere dal 1  gennaio dell'anno successivo;
               f)  domande  di iscrizione, variazione e cancellazione
          nei registri delle  ditte  e  negli  albi  degli  artigiani
          tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,  relativamente  ai  soggetti  che   esercitano
          l'attivita';  ((  domande  di iscrizione al Registro navale
          italiano e al Registro aeronautico italiano,  relativamente
          ai  possessori;  ))  domande  di  iscrizione,  variazione e
          cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
          l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
          di  lavoro  autonomo,   relativamente   ai   soggetti   che
          esercitano l'attivita';
               g)  atti  emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti le
          concessioni,  autorizzazioni  e   licenze   di   cui   alla
          precedente    lettera   e),   relativamente   ai   soggetti
          beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero
          di  codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza di
          domande presentate prima del 1  gennaio 1978;
(( g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi          ))
(( dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in   ))
(( esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da       ))
(( rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in           ))
(( quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse ))
(( da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle         ))
(( lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei      ))
(( commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del   ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;          ))
(( g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di             ))
(( quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai   ))
(( soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia   ))
(( elettrica, relativamente agli utenti.                           ))
            I  soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale
          di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di  riceverne
          da   questi  ultimi  comunicazioni  per  iscritto.  Qualora
          l'indicazione del numero di  codice  fiscale  debba  essere
          fatta  nelle  comunicazioni  di  cui  alla  lettera  c) del
          precedente comma, i soggetti tenuti  ad  indicarlo  possono
          sospendere   l'adempimento   delle  prestazioni  dovute  ai
          soggetti   interessati   fino   a   quando   ne    ricevono
          comunicazione da questi ultimi.
             Comma terzo (soppresso).
             La  registrazione  degli  atti,  diversi da quelli degli
          organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
          per  ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in
          conformita' ai modelli approvati con decreti  del  Ministro
          per  le  finanze e deve contenere le indicazioni prescritte
          nei modelli stessi.
             "Art.  7  (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati  e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera
          g) dell'art. 6.
           ((  A  partire  dal 1  luglio 1989 le camere di commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
          se relative a singole unita' locali.  ))  Le  comunicazioni
          delle  iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni negli albi
          degli artigiani saranno emesse dalle camere  di  commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura  che  provvedono
          all'iscrizione d'ufficio dei  suddetti  dati  nei  registri
          delle ditte.
             Gli  ordini  professionali  e  gli  altri enti ed uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
             Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi precedenti, (( con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,  )) devono essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
(( Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono         ))
(( comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie          ))
(( riguardanti i contratti di cui alla lettera )) g-ter) (( del    ))
(( primo comma dell'art. 6.                                        ))
            Gli  ordini  professionale  e  gli  altri  enti ed uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla   lettera   f)   dell'art.   6,  ai  quali  l'anagrafe
          tributaria trasmette la  lista  degli  esercenti  attivita'
          professionale  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria
          medesima  i  dati  necessari   per   il   completamento   o
          l'aggiornamento  della  lista, entro sei mesi dalla data di
          ricevimento della stessa.
             I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art.  36  del
          D.P.R.  del  29  settembre  1973, n. 600, devono comunicare
          all'anagrafe tributaria, entro  trenta  giorni,  l'avvenuta
          estinzione  e  le  avvenute  operazioni  di trasformazione,
          concentrazione o fusione.
             Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti  commi devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
(( Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del ))
(( Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni    ))
(( relative ai contratti di cui alla lettera )) g-ter) (( del      ))
(( primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i       ))
(( termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e'     ))
(( emanato di concerto con il Ministro del tesoro".                ))
             (b)  Il  testo  dell'art.  30  del D.P.R. n. 600/1973 e'
          riportato in appendice.
                              APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 31:
             Il  testo  vigente  dell'art.  30 del D.P.R. n. 600/1973
          (per l'argomento si veda in questa appendice il riferimento
          alla nota (a) all'art. 30) e' il seguente:
             "Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi
          diversi da quelli su titoli e le  vincite  derivanti  dalla
          sorte,  da  giuochi  di  abilita',  da concorsi a premi, da
          pronostici e da  scommesse,  corrisposti  dallo  Stato,  da
          persone  giuridiche  pubbliche  e  private  e  dai soggetti
          indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una
          ritenuta  alla  fonte  a titolo di imposta, con facolta' di
          rivalsa.
             L'aliquota  della ritenuta e' stabilita nel 10 per cento
          per i premi delle lotterie, tombole,  pesche  o  banchi  di
          beneficenza  autorizzati  a  favore  di  enti e comitati di
          beneficenza, nel venti per  cento  sui  premi  dei  giuochi
          svolti   in  occasione  di  spettacoli  radio-televisi,  ((
          competizioni sportive o manifestazioni di  qualsiasi  altro
          genere  )) nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
          basate  sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,   nel
          venticinque per cento in ogni altro caso (il presente comma
          e' stato cosi' modificato dall'art. 3 del D.P.R.  28  marzo
          1975, n. 60).
             Se  i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da servizi, i vincitori hanno facolta',  se  chi  eroga  il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto  possibile,  rispetto  al  primo, di un importo pari
          all'imposta gravante sul premio  originario.  Le  eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro.
             La  ritenuta  sulle vincite e sui premi del lotto, delle
          lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e  da  concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato dallo Stato in applicazione delle regole  stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.
             La  ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  esercitati  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze
          equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle  leggi
          vigenti.
             L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore
          ed al libro e' compresa nell'importo dei  diritti  erariali
          dovuti a norma di legge".