Art. 31. 
                         Riserva di alloggi 
  1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.  457,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
  "r-bis) dispone una riserva di  finanziamenti  complessivi  per  la
concessione di  contributi  in  conto  capitale  a  comuni,  Istituti
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi  per  la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi  di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle  esigenze  di  assegnatari  o
acquirenti  handicappati  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i   cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita'  o
con ridotte o impedite capacita' motorie". 
  2. Il contributo  di  cui  alla  lettera  r-bis)  del  primo  comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  introdotta  dal
comma 1 del presente articolo, e' concesso dal Comitato esecutivo del
CER direttamente ai comuni, agli  Istituti  autonomi  case  popolari,
alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni
sulla  base  delle  assegnazione  e  degli  acquisti,  mediante  atto
preliminare  di  vendita  di  alloggi  realizzati  con  finanziamenti
pubblici e fruenti di contributo pubblico. 
  3. Il contributo di cui al comma 2  puo'  essere  concesso  con  le
modalita' yndicate nello  stesso  comma,  direttamente  agli  enti  e
istituti statali, assicurativi e bancari  che  realizzano  interventi
nel campo dell'edilizia  abitativa  che  ne  facciano  richiesta  per
l'adattamento di alloggi di loro proprieta' da concedere in locazione
a  persone  handicappate  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i   cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita'  o
con ridotte o impedite capacita' motorie. 
  4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni,  le  unita'
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il  31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la  determinazione
della quota di riserva di di cui alla citata lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
 
          Nota all'art. 31:
          - Il  testo  dell'art.  3,  primo  comma,  della  legge  n.
          457/1978  gia'  citata  in nota all'art. 24, con l'aggiunta
          della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
          "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base  degli
          indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
          a), r) (Omissis);
          r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per
          la  concessione  di  contributi in conto capitale a comuni,
          istituiti autonomi case popolari,  imprese,  cooperative  o
          loro  consorzi  per  la realizazione con tipologia idonea o
          per l'adattamento di alloggi di  edilizia  sovvenzionata  e
          agevolata   alle   esigenze  di  assegnatari  o  acquirenti
          handicappati  ovvero  ai  nuclei  familiari   tra   i   cui
          componenti  figurano  persone handicappate in situazione di
          gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".