Art. 31. 
                      (Sanzioni amministrative) 
  1. Per le violazioni delle  disposizioni  della  presente  legge  e
delle leggi regionali, salvo che il fatto sia  previsto  dalla  legge
come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
   a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a  lire  2.400.000  per
chi esercita la caccia in una forma diversa da  quella  prescelta  ai
sensi dell'articolo 12, comma 5; 
   b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a  lire  1.200.000  per
chi  esercita  la  caccia  senza  avere  stipulato  la   polizza   di
assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa,  la  sanzione
e' da lire 400.000 a lire 2.400.000; 
   c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a  lire  1.800.000  per
chi esercita la caccia senza  aver  effettuato  il  versamento  delle
tasse di concessione governativa o regionale;  se  la  violazione  e'
nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000; 
   d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a  lire  1.800.000  per
chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende
faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e
negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata;  se  la
violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire  500.000  a
lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione  la  sanzione  e'  da
lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni  previste  dalla  presente
lettera sono ridotte di un terzo se il  fatto  e'  commesso  mediante
sconfinamento in un comprensorio  o  in  un  ambito  territoriale  di
caccia viciniore a quello autorizzato; 
   e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a  lire  1.200.000  per
chi  esercita  la  caccia  in  zone  di  divieto   non   diversamente
sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la  sanzione  e'
da lire 500.000 a lire 3.000.000; 
   f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a  lire  1.200.000  per
chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione
delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se
la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire  500.000
a lire 3.000.000; 
   g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a  lire  1.200.000  per
chi esercita  la  caccia  in  violazione  degli  orari  consentiti  o
abbatte, cattura o detiene fringillidi  in  numero  non  superiore  a
cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la  sanzione  e'  da
lire 400.000 a lire 2.400.000; 
   h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a  lire  1.800.000  per
chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; 
se la violazione e' nuovamente  commessa,  la  sanzione  e'  da  lire
500.000 a lire 3.000.000; 
   i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per  chi
non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; 
   l) sanzione amministrativa da lire  150.000  a  lire  900.000  per
ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza  l'autorizzazione
di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue  la  revoca
di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20  per
altre introduzioni; 
   m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per  chi,
pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente  richiesto,  la
licenza, la polizza di assicurazione o  il  tesserino  regionale;  la
sanzione  e'  applicata  nel  minimo  se  l'interessato  esibisce  il
documento entro cinque giorni. 
  2. Le leggi regionali prevedono sanzioni  per  gli  abusi  e  l'uso
improprio della tabellazione dei terreni. 
  3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito  tesserino  di
cui  all'articolo  12,  comma  12,  per  particolari   infrazioni   o
violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. 
  4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento
per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 
  5. Nei casi previsti dal presente articolo  non  si  applicano  gli
articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 
  6. Per quanto non altrimenti  previsto  dalla  presente  legge,  si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e
successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 31:
            -  Per  gli  articoli 624, 625 e 626 del codice penale si
          veda in nota all'art. 30.
            - La  legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche  al  sistema
          penale".