Art. 31 
   Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi 
  1. L'attivita' di raccolta, anche  con  mezzi  altrui,  di  rifiuti
radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi
ad installazioni di trattamento o di  deposito  oppure  di  procedere
allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30,  e'
soggetta  ad  autorizzazione  del   Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono  determinate  le  disposizioni
procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  1,
nonche' eventuali esenzioni da esa.