Art. 31 (Verifiche periodiche) 1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro in data 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorita' di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti n. 547 del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979. 2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorita' di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro. 3. Per le attivita' estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927, le regioni hanno facolta' di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorita' di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni. 5. L'autorita' di vigilanza puo' avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorita' stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.