Art. 31
                       (Verifiche periodiche)
1.  Il  datore  di  lavoro,  conformemente  alle  modalita' di cui al
   decreto del  Ministro  del  lavoro  in  data  12  settembre  1959,
   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  299
   dell'11 dicembre 1959, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
   deve denunciare all'autorita' di vigilanza competente, prima della
   loro  messa  in  esercizio,  le  attrezzature e gli impianti per i
   quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti n. 547
   del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979.
2. I collaudi degli impianti e le  verifiche  di  attrezzature  e  di
   impianti,  di competenza dell'autorita' di vigilanza sono eseguiti
   con oneri a carico del datore di lavoro.
3. Per le attivita' estrattive di minerali di  seconda  categoria  di
   cui al comma 3 dell'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927,
   le  regioni  hanno facolta' di incaricare, per le verifiche di cui
   al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria,  del
   commercio  e  dell'artigianato - Direzione generale delle miniere,
   ai  sensi  dell'articolo  62  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4.  Le  verifiche  periodiche  degli impianti di messa a terra, delle
   installazioni e dei dispositivi di protezione contro  le  scariche
   atmosferiche  omologati  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
   interministeriale  15  ottobre  1993,  n.  519,  pubblicato  nella
   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993,
   sono condotte dall'autorita' di vigilanza competente ad intervalli
   non superiori a 2 anni.
5. L'autorita' di vigilanza puo' avvalersi, d'intesa con il datore di
   lavoro,  di  Enti  e  laboratori  conformi  alle  norme   tecniche
   armonizzate,  previamente  individuate  dall'autorita'  stessa; le
   spese relative sono a carico del datore di lavoro.