(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                       Giunta di Dipartimento 
 
    1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio
delle  sue  funzioni  e  ha  compiti  istruttori  e  propositivi  nei
confronti del Consiglio di Dipartimento. 
    2. Costituiscono la Giunta il direttore e  un  numero  di  membri
variabile da tre a otto, in base alla numerosita' di Dipartimento. 
    3. La Giunta viene  costituita  secondo  modalita'  definite  nel
Regolamento di  Dipartimento  entro  un  mese  dall'insediamento  del
Direttore e dura in carica tre anni. 
    4. Le modalita' di funzionamento della Giunta sono  definite  nel
Regolamento di Dipartimento.