Art. 31. Giunta di Dipartimento 1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento. 2. Costituiscono la Giunta il direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosita' di Dipartimento. 3. La Giunta viene costituita secondo modalita' definite nel Regolamento di Dipartimento entro un mese dall'insediamento del Direttore e dura in carica tre anni. 4. Le modalita' di funzionamento della Giunta sono definite nel Regolamento di Dipartimento.