Art. 31 Compiti 1. Gli Uffici tecnici territoriali curano l'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale e estera, le attivita' tecnico-amministrative relative all'impostazione, all'esecuzione e al controllo dei contratti loro assegnati, nonche' quelle riguardanti gli ambiti della qualita' e dei costi aziendali dei fornitori. 2. In applicazione di direttive e istruzioni emanate dalle direzioni del Segretariato generale o dalla direzione generale sovraordinata, gli Uffici tecnici territoriali: a) concorrono nelle attivita' afferenti l'assicurazione di qualita', l'analisi dei costi aziendali e gli accertamenti di congruita' tecnico-economica delle offerte; b) curano la gestione tecnico-amministrativa dei contratti di cui al comma 1 e di quelli relativi al soddisfacimento delle proprie esigenze funzionali. 3. Gli Uffici tecnici territoriali, tenuto conto della dislocazione territoriale e delle materie di competenza, svolgono i compiti sopra specificati anche per conto delle altre direzioni del Segretariato generale e delle altre direzioni generali.