Art. 31 
 
 
                      Il collegio dei revisori 
 
  1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi  ed
un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti  tra  gli
avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 
  2. Per gli  ordini  con  meno  di  tremilacinquecento  iscritti  la
funzione e' svolta da un revisore unico. 
  3. I revisori durano  in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
confermati per non piu' di due volte consecutive. 
  4. Il collegio, che e' presieduto dal piu' anziano per  iscrizione,
verifica  la  regolarita'  della  gestione   patrimoniale   riferendo
annualmente in sede di approvazione del bilancio.