Art. 31 Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione e' svolta da un revisore unico. 3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte consecutive. 4. Il collegio, che e' presieduto dal piu' anziano per iscrizione, verifica la regolarita' della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.