Art. 31 
 
Attuazione della  decisione  2009/750/CE  della  Commissione,  del  6
  ottobre  2009,  sulla   definizione   del   servizio   europeo   di
  telepedaggio  e  dei  relativi  elementi  tecnici.  Caso  EU  Pilot
  4176/12/MOVE. 
 
  1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10  e  11  della
decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6  ottobre  2009,  e  al
fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi  con  un
pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori  del
Servizio  europeo  di  telepedaggio  (S.E.T.)  che  hanno   stipulato
contratti  o  sono  impegnati  in  negoziati  contrattuali  con  tali
operatori, e' istituito presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  un  organismo  di  conciliazione  con  l'incarico  di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte  da  un  esattore  di
pedaggi a vari  fornitori  del  S.E.T.  sono  non  discriminatorie  e
rispecchiano  correttamente  i  costi  e   i   rischi   delle   parti
contrattuali. 
  2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e'  indipendente,
nella  sua  struttura  organizzativa  e  giuridica,  dagli  interessi
commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. 
  3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze,  sono
emanate le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente  articolo,
nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale
le  parti  possono  ricorrere  ai  sensi   della   citata   decisione
2009/750/CE. 
  4. Alle funzioni e ai  compiti  derivanti  dalle  disposizioni  del
presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.