ART. 31 
 
(Modifiche all'articolo 120  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e  calcolo  degli
                             interessi) 
 
  1.  Il  comma  2  dell'articolo  120  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la  produzione,  con
periodicita' non inferiore a un anno, di  interessi  sugli  interessi
maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente  Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di  pagamento  e'
assicurata, nei confronti della  clientela,  la  stessa  periodicita'
nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono  conteggiati
il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine  del  rapporto
per cui sono dovuti interessi; per i  contratti  conclusi  nel  corso
dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque effettuato  il  31
dicembre". 
  2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista  dal
comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR  del  9  febbraio
2000, recante "Modalita' e criteri per  la  produzione  di  interessi
sugli  interessi   scaduti   nelle   operazioni   poste   in   essere
nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma
2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del  d.lgs.
342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma  3  del  presente
articolo. 
  3. La periodicita' di cui al comma 2 dell'articolo 120 del  decreto
legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  si  applica  comunque  ai
contratti conclusi dopo che sono  decorsi  due  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; i  contratti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi  nei
due mesi successivi sono  adeguati  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con  l'introduzione  di
clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi  dell'articolo
118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.