Art. 31 
 
 
           Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti 
 
  1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di  entrata
in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma  13,  sono
abrogati: 
    a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612; 
    b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988,  n.
177; 
    d) la legge 29 agosto 1991, n. 288; 
    e) il regolamento di cui al decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri 15 settembre 2004, n. 337; 
    f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009,  n.
69; 
    g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54; 
    h) la legge 13 agosto 2010, n. 149; 
    i)  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243; 
    l)  l'articolo  7  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
    a) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Al  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali
con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di  tutela  degli
interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione  e
attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale
e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli  altri  Stati  e
con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di  revisione
dei trattati e delle convenzioni internazionali  e  di  coordinamento
delle relative attivita' di gestione;  di  studio  e  di  risoluzione
delle questioni di diritto  internazionale,  nonche'  di  contenzioso
internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in  ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e  di
sicurezza comune previste  dal  Trattato  sull'Unione  europea  e  di
rapporti attinenti alle  relazioni  politiche  ed  economiche  estere
dell'Unione europea; di  emigrazione  e  tutela  delle  collettivita'
italiane e dei lavoratori all'estero;  di  cura  delle  attivita'  di
integrazione  europea  in  relazione  alle  istanze  ed  ai  processi
negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»; 
    b) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art.  13-bis.  -  (Agenzia  italiana  per  la  cooperazione   allo
sviluppo). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per  la
cooperazione  allo  sviluppo  sono  definiti  dalla   legge   recante
disciplina  generale  sulla  cooperazione   internazionale   per   lo
sviluppo». 
  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo  2006,
n. 155, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «m-bis) cooperazione allo sviluppo». 
  4. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale». 
  5. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, lettera a), il secondo e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui  alla  presente
lettera  e'  consentito  anche  per  il  compimento  di  ogni   altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
primo  periodo,  o  dai  medesimi  promossa,   tenuto   conto   della
sostenibilita' economico-finanziaria  di  ciascuna  operazione.  Tali
operazioni possono essere effettuate  anche  in  cofinanziamento  con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali,  nel
limite annuo stabilito con  apposita  convenzione  stipulata  tra  la
medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze.  Le
operazioni di cui alla presente  lettera  possono  essere  effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)»; 
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze  determina,  con
decreti di natura non  regolamentare  adottati  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,  i
criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui al
comma 7, lettera a), terzo periodo». 
 
          Note all'art. 31: 
              - La legge 26 ottobre 1962, n. 1612 reca "Riordinamento
          dell'istituto  agronomico  per  l'oltremare,  con  sede  in
          Firenze". 
              -  La  legge  26  febbraio  1987,  n.  49  reca  "Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          1988,  n.  177  reca  "Approvazione  del   regolamento   di
          esecuzione della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  sulla
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo." 
              - La legge 29 agosto 1991, n. 288 reca "Modifiche  agli
          articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio  1987,  n.
          49, in materia previdenziale ed assicurativa per  volontari
          in servizio civile e cooperanti." 
              - Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  15
          settembre 2004, n. 337 reca "Regolamento di semplificazione
          delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni
          Non Governative". 
              - Il testo dell'articolo 13, commi  da  1  a  6,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo civile) e' il seguente: "1.  Entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          con decreto del Ministro degli affari esteri,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definite le modalita'  semplificate  di  svolgimento  delle
          procedure amministrative e contrattuali riguardanti: 
              a)  gli  interventi  di  cooperazione  a  sostegno  dei
          processi di pace e di stabilizzazione  nei  Paesi  indicati
          dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45; 
              b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro degli affari esteri,  finalizzati  al
          superamento delle criticita' di natura umanitaria,  sociale
          o economica. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti,  in
          particolare: 
              a) le modalita' di approvazione  degli  interventi,  in
          conformita'  all'articolo  11,  comma  3,  della  legge  26
          febbraio  1987,  n.  49,  e  successive  modificazioni,   e
          all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996,
          n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 426; 
              b) le specifiche  e  motivate  deroghe  alle  norme  di
          contabilita' generale dello Stato; 
              c)  i  presupposti  per  il  ricorso  ad  esperti  e  a
          consulenti tecnici e giuridici; 
              d)  le  modalita'  di   svolgimento   delle   procedure
          negoziate. 
              3. Il decreto di cui al  comma  1,  relativamente  agli
          interventi di cooperazione di cui alla  legge  26  febbraio
          1987, n. 49, e' emanato nel  rispetto  delle  disposizioni,
          contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del  medesimo
          articolo 5. 
              4. Nell'individuazione delle aree di intervento di  cui
          al comma 1, lettera b), e'  data  priorita'  ai  Paesi  che
          hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione
          nella gestione  dei  flussi  dell'immigrazione  clandestina
          ovvero  diretti  ad  agevolare  l'esecuzione   delle   pene
          detentive delle persone condannate  in  Italia  presso  gli
          istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. E'
          inoltre attribuita priorita' ai progetti con i Paesi  terzi
          per il rimpatrio volontario  degli  stranieri  titolari  di
          permesso  di  soggiorno  che  si  trovino   in   stato   di
          disoccupazione a causa della crisi economica. 
              5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
          alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario. Il  termine  per  l'espressione  del
          parere  e'  stabilito  in  trenta  giorni  dalla  data   di
          trasmissione. Decorso inutilmente il predetto  termine,  il
          decreto puo' essere comunque emanato. 
              6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da  parte
          del Ministero  degli  affari  esteri,  le  sedi  all'estero
          possono  disporre  di  somme   erogate   da   parte   della
          Commissione europea o di  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea per la realizzazione di interventi di  cooperazione
          allo  sviluppo  per  conto   degli   stessi   donatori.   I
          finanziamenti di cui  al  presente  comma  sono  gestiti  e
          rendicontati   secondo   la   normativa   prevista    dalla
          Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi
          agli Stati membri. 
              - Il testo dell'articolo 25 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  1  febbraio  2010,  n.  54  (Regolamento
          recante  norme  in  materia  di  autonomia   gestionale   e
          finanziaria  delle  rappresentanze  diplomatiche  e   degli
          Uffici consolari di I categoria del Ministero degli  affari
          esteri) e' il seguente: "1. Le somme assegnate da parte del
          Ministero  o  da  altre  Amministrazioni  dello  Stato   al
          titolare  dell'ufficio  all'estero  mediante  aperture   di
          credito per attivita' di cooperazione allo sviluppo, di cui
          alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  sono  gestite  e
          rendicontate secondo la normativa  vigente  in  materia  di
          contabilita' generale dello Stato. 
              2. Le  entrate  e  le  uscite  ad  esse  relative  sono
          iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in  una  voce
          specifica delle partite di giro. 
              3. Le  somme  di  cui  al  comma  1  sono  giustificate
          mediante rendiconti, predisposti sulla base degli  appositi
          registri e da  trasmettersi  entro  sessanta  giorni  dalla
          chiusura del periodo da rendicontare ai  competenti  uffici
          del  Ministero,  dandone  comunicazione,   anche   mediante
          evidenze informatiche  all'ufficio  centrale  del  bilancio
          presso il Ministero degli affari esteri ed alla  Corte  dei
          conti.  In  caso  di  ritardo   nella   presentazione   dei
          rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo
          e' passibile delle penalita' previste dall'articolo 60  del
          regio  decreto  18  novembre   1923,   n.   2440,   nonche'
          dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367. 
              4. I rendiconti  di  cui  al  comma  3  sono  resi  dal
          titolare   dell'ufficio   all'estero,   nella   veste    di
          funzionario  delegato,  che   si   avvale   per   la   loro
          predisposizione     del     personale      del      settore
          amministrativo-contabile.   Ad   essi   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12." 
              - La legge 13  agosto  2010,  n.  149  reca  "Modifiche
          all'articolo 1 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, e agli articoli 11 e  13  della  legge  26  febbraio
          1987,  n.   49,   concernenti   la   gestione   dei   fondi
          dell'Amministrazione   degli   affari   esteri    per    la
          cooperazione allo sviluppo." 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2012,  n.  243  reca:  "Regolamento  recante  il   riordino
          dell'Istituto   agronomico   per   l'Oltremare,   a   norma
          dell'articolo 26, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133." 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
          dell'economia) e' il seguente: "1. Il comma 1 dell'articolo
          7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  e'  sostituito  dal
          seguente: "1. A  valere  sul  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 6 e con le stesse  procedure,  possono  essere
          concessi  ad  imprese  italiane   crediti   agevolati   per
          assicurare il finanziamento  della  quota  di  capitale  di
          rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione  di
          imprese miste. Possono  altresi'  essere  concessi  crediti
          agevolati  ad  investitori  pubblici   o   privati   o   ad
          organizzazioni internazionali, affinche' finanzino  imprese
          miste da realizzarsi in Paesi in via di  sviluppo  (PVS)  o
          concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE
          che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota
          del medesimo Fondo puo' essere destinata alla  costituzione
          di  un  Fondo  di  garanzia  per  prestiti  concessi  dagli
          istituti di credito a imprese italiane o per agevolare  gli
          apporti di capitale delle imprese  italiane  nelle  imprese
          miste." 
              1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia  in
          ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato,
          per accedere  ai  crediti  agevolati  a  valere  sul  Fondo
          rotativo previsto dall'articolo 6 della legge  26  febbraio
          1987,  n.  49,  e  successive  modificazioni,  le   imprese
          italiane  si  devono  formalmente  impegnare  a  rispettare
          quanto previsto dalle Linee guida  dell'Organizzazione  per
          la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  sulla
          responsabilita' sociale delle imprese per gli  investimenti
          internazionali  e  dalla  risoluzione  P7-TA(2011)0141  del
          Parlamento europeo,  del  6  aprile  2011,  in  materia  di
          investimenti internazionali e di rispetto  da  parte  delle
          imprese delle clausole sociali e ambientali e  delle  norme
          internazionali sui diritti umani.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  12,  comma  1  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n.  59)  come  modificato  dalla
          presente legge: "1. Al  ministero  degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale  sono   attribuite   le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          rapporti  politici,  economici,  sociali  e  culturali  con
          l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e  di  tutela
          degli  interessi  italiani  in  sede   internazionale;   di
          analisi, definizione e attuazione dell'azione  italiana  in
          materia di politica internazionale e di  cooperazione  allo
          sviluppo;  di  rapporti  con  gli  altri   Stati   con   le
          organizzazioni  internazionali;  di   stipulazione   e   di
          revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e
          di coordinamento delle relative attivita' di  gestione;  di
          studio  e  di  risoluzione  delle  questioni   di   diritto
          intenzionale, nonche'  di  contenzioso  internazionale;  di
          rappresentanza   della   posizione   italiana   in   ordine
          all'attuazione delle disposizioni  relative  alla  politica
          estera  e  di  sicurezza  comune  previste   dal   Trattato
          dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle  relazioni
          politiche ed  economiche  estere  dell'Unione  europea;  di
          emigrazione e tutela delle  collettivita'  italiane  e  dei
          lavoratori all'estero; cura delle attivita' di integrazione
          europea in relazione alle istanze ed ai processi  negoziali
          riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita'
          europea, della CECA, dell'EURATOM." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo  24  marzo  2006,  n.  155  (Disciplina
          dell'impresa sociale, a norma della legge 13  giugno  2005,
          n.  118),come  modificato  dalla  presente  legge:  "1.  Si
          considerano beni  e  servizi  di  utilita'  sociale  quelli
          prodotti o scambiati nei seguenti settori: 
              a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8  novembre
          2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del
          sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
              b)  assistenza  sanitaria,   per   l'erogazione   delle
          prestazioni di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione
          dei  livelli  essenziali  di  assistenza»,   e   successive
          modificazioni, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; 
              c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in data  14  febbraio
          2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
          di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; 
              d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi  della
          legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al  Governo  per
          la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale; 
              e) tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  ai  sensi
          della legge 15 dicembre 2004, n.  308,  recante  delega  al
          Governo per il riordino, il coordinamento e  l'integrazione
          della  legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di
          diretta  applicazione,  con  esclusione  delle   attivita',
          esercitate abitualmente,  di  raccolta  e  riciclaggio  dei
          rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
              f) valorizzazione del patrimonio  culturale,  ai  sensi
          del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              g) turismo sociale, di cui all'articolo  7,  comma  10,
          della legge 29 marzo 2001, n. 135,  recante  riforma  della
          legislazione nazionale del turismo; 
              h) formazione universitaria e post-universitaria; 
              i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
              l)  formazione   extra-scolastica,   finalizzata   alla
          prevenzione della dispersione  scolastica  ed  al  successo
          scolastico e formativo; 
              m) servizi strumentali alle imprese  sociali,  resi  da
          enti composti in misura superiore al settanta per cento  da
          organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. 
              m-bis) cooperazione allo sviluppo. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10,  comma  1,
          lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460
          (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti   non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale), come modificato  dalla  presente  legge:
          "a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei  seguenti
          settori: 
              1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
              2) assistenza sanitaria; 
              3) beneficenza; 
              4) istruzione; 
              5) formazione; 
              6) sport dilettantistico; 
              7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1  giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409; 
              8)   tutela   e   valorizzazione   della    natura    e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
              9) promozione della cultura e dell'arte; 
              10) tutela dei diritti civili; 
              11)  ricerca  scientifica  di   particolare   interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
              11-bis)  cooperazione  allo  sviluppo  e   solidarieta'
          internazionale." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti   per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla  legge
          24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' il
          seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti  e'  trasformata
          in societa' per  azioni  con  la  denominazione  di  "Cassa
          depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.),  con
          effetto  dalla  data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale del decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La
          CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
          rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli
          obblighi anteriori alla trasformazione. 
              2. Le azioni della  CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  non  si  applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  2362  del  codice  civile.  Le
          fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153, e altri soggetti  pubblici  o  privati
          possono detenere quote complessivamente  di  minoranza  del
          capitale della CDP S.p.A. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP Spa e  sono  nominati  i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica  i  componenti  del  collego  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          10 della legge  13  maggio  1983,  n.  197.  Le  successive
          modifiche allo statuto  della  CDP  Spa  e  le  nomine  dei
          componenti degli organi sociali per  i  successivi  periodi
          sono deliberate a norma del codice civile. 
              5. Il primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.A.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
              6. Alla CDP S.p.A. si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n. 385, previste per gli intermediari iscritti  nell'elenco
          speciale di  cui  all'articolo  107  del  medesimo  decreto
          legislativo,  tenendo  presenti  le   caratteristiche   del
          soggetto vigilato e la speciale disciplina  della  gestione
          separata di cui al comma 8. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di
          cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche
          in cofinanziamento  con  istituzioni  finanziarie  europee,
          multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo  stabilito
          con apposita convenzione  stipulata  tra  la  medesima  CDP
          S.p.A. e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Le
          operazioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma  11,
          lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. 
              7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma  7,  la
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai  sensi  del  comma  7,
          lettera a), secondo periodo,  puo'  altresi'  fornire  alle
          banche  italiane  e  alle  succursali  di   banche   estere
          comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in  Italia  e
          autorizzate    all'esercizio    dell'attivita'    bancaria,
          provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica
          individuata nella convenzione di cui al  periodo  seguente,
          per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
          residenziali  da  destinare  prioritariamente  all'acquisto
          dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
          una delle classi energetiche A, B o C, e ad  interventi  di
          ristrutturazione    e     accrescimento     dell'efficienza
          energetica, con priorita' per  le  giovani  coppie,  per  i
          nuclei  familiari  di  cui  fa  parte  almeno  un  soggetto
          disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
          banche possono contrarre  finanziamenti  secondo  contratti
          tipo  definiti  con  apposita  convenzione  tra  la   Cassa
          depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione   Bancaria
          Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
          le modalita' con cui i minori differenziali  sui  tassi  di
          interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
          del mutuo a vantaggio dei mutuatari.  Ai  finanziamenti  di
          cui alla presente lettera concessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via  esclusiva
          alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale  di
          cui al comma 24. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui  gestione  uniformata  a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  8,  CDP
          S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
          rilevante interesse nazionale in termini  di  strategicita'
          del settore di operativita', di livelli  occupazionali,  di
          entita' di fatturato ovvero  di  ricadute  per  il  sistema
          economico-produttivo del Paese,  e  che  risultino  in  una
          stabile situazione di equilibri o finanziario, patrimoniale
          ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
          di redditivita'. Ai fini della qualificazione  di  societa'
          di  interesse   nazionale,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          sono  definiti  i  requisiti,  anche  quantitativi,   delle
          societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di  CDP
          S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
          alle Camere.  Le  medesime  partecipazioni  possono  essere
          acquisite anche attraverso veicoli  societari  o  fondi  di
          investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente  da
          societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
          Nel  caso  in  cui  dette  partecipazioni  siano  acquisite
          mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
          postale,  le  stesse  sono  contabilizzate  nella  gestione
          separata di cui al comma 8. 
              8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto   dai   commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a  fronte
          di portafogli di mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          residenziali e/o titoli emessi  ai  sensi  della  legge  30
          aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito   di   operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto  crediti  derivanti  da
          mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 
              8-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare titoli emessi ai sensi  della  legge  30  aprile
          1999,   n.    130,    nell'ambito    di    operazioni    di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
          medie imprese al fine di accrescere il volume  del  credito
          alle piccole e medie imprese.  Gli  acquisti  dei  predetti
          titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui  al  comma
          7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
          criteri e modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.
          Agli  oneri  derivanti  dalle  eventuali  escussioni  delle
          garanzie di cui al presente  comma  si  provvede  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta  il
          potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
          8. E' confermata, per la gestione separata, la  Commissione
          di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio  decreto  2
          gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni. 
              10. Per l'amministrazione della  gestione  separata  di
          cui al comma 8 il consiglio di  amministrazione  della  CDP
          S.p.A.  e'  integrato   dai   membri,   con   funzioni   di
          amministratore, indicati alle lettere  c),  d)  ed  f)  del
          primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983,  n.
          197. 
              11. Per l'attivita' della gestione separata di  cui  al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
              a)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
              c) le norme in  materia  di  trasparenza,  pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
              d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
          ai sensi del comma 3; 
              e) i  criteri  generali  per  la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento; 
              e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
          le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A.,  ai  sensi
          del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
          Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
          puo'  essere  rilasciata  a  prima  domanda,  con  rinuncia
          all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
          compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
          di garanzie onerose concesse dallo Stato  a  condizioni  di
          mercato. 
              11-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
          di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, i criteri e le  modalita'  per
          l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera
          a), terzo periodo. 
              12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma  11
          la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
          gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
          vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi  e
          prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere  e  i
          procedimenti amministrativi in corso alla data  di  entrata
          in vigore dei decreti di cui  al  comma  11  continuano  ad
          essere regolati dai provvedimenti adottati  e  dalle  norme
          legislative e regolamentari vigenti in data anteriore.  Per
          quanto non disciplinato dai decreti  di  cui  al  comma  11
          continua ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in  quanto
          compatibile.   Le    attribuzioni    del    consiglio    di
          amministrazione  e  del  direttore  generale  della   Cassa
          depositi e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  sono
          esercitate,    rispettivamente,    dal     consiglio     di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.A. 
              13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
          cui al comma 8 continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          piu' favorevoli previste per la Cassa depositi  e  prestiti
          anteriori alla trasformazione, inclusa la  disposizione  di
          cui all'articolo 204, comma 2, del decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
          rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli
          obblighi sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione  dei
          crediti   effettuata   ai   sensi   dell'articolo   8   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
              15. La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8  puo'
          avvalersi   dell'Avvocatura   dello   Stato,    ai    sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e  successive
          modificazioni. 
              16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di apposita relazione  presentata  dalla  CDP  S.p.A.,
          riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita'  svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A. 
              17. Il controllo della Corte dei conti si svolge  sulla
          CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della
          legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
          giuridici al soddisfacimento dei diritti dei  portatori  di
          titoli da essa emessi e di altri soggetti  finanziatori.  A
          tal  fine  la  CDP  S.p.A.  adotta  apposita  deliberazione
          contenente l'esatta descrizione dei  beni  e  dei  rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti
          e delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile  disporre,
          integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
          La deliberazione e' depositata e  iscritta  a  norma  dell'
          articolo 2436 del codice civile.  Dalla  data  di  deposito
          della  deliberazione  i  beni  e   i   rapporti   giuridici
          individuati    sono     destinati     esclusivamente     al
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione  e'  effettuata  e  costituiscono   patrimonio
          separato a tutti gli effetti da quello della CDP  S.p.A.  e
          dagli  altri  patrimoni   destinati.   Fino   al   completo
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e  sui
          frutti e proventi da esso  derivanti  sono  ammesse  azioni
          soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se  la
          deliberazione di destinazione del  patrimonio  non  dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.A.
          risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio  ad  essi
          destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva  in
          ogni caso la responsabilita' illimitata  della  CDP  S.p.A.
          per  le  obbligazioni  derivanti  da  fatto  illecito.  Con
          riferimento a ciascun patrimonio  separato  la  CDP  S.p.A.
          tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture  contabili
          prescritti  dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice
          civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle
          procedure di cui al Titolo IV del testo unico  delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
          concorsuale applicabile, i  contratti  relativi  a  ciascun
          patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione  e
          continuano  ad  applicarsi  le  previsioni  contenute   nel
          presente comma. Gli organi della  procedura  provvedono  al
          tempestivo pagamento delle passivita' al  cui  servizio  il
          patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso,  secondo
          le scadenze e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi
          contratti preesistenti. Gli organi della procedura  possono
          trasferire o affidare in gestione  a  banche  i  beni  e  i
          rapporti  giuridici  ricompresi   in   ciascun   patrimonio
          destinato e le relative passivita'. 
              19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo, del contratto di servizio ovvero del  rapporto  con
          il quale e' attribuita la disponibilita' o e'  affidata  la
          gestione delle opere, degli impianti, delle  reti  e  delle
          dotazioni destinati alla fornitura di servizi  pubblici  in
          relazione ai quali e' intervenuto  il  finanziamento  della
          CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente  sono
          destinati prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          della CDP S.p.A. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
          presente comma, sono indisponibili da  parte  del  soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  CDP   S.p.A.   e   dagli   altri
          finanziatori di cui al presente comma.  Il  nuovo  soggetto
          gestore assume, senza liberazione del debitore  originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
          degli altri finanziatori di cui al presente  comma.  L'ente
          affidante e, se prevista, la  societa'  proprietaria  delle
          opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle   dotazioni
          garantiscono   in   solido   il   debito    residuo    fino
          all'individuazione del nuovo  soggetto  gestore.  Anche  ai
          finanziamenti concessi dalla CDP  S.p.A.  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3 e  4  dell'articolo  42  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              20. Salvo le deleghe previste dallo  statuto,  l'organo
          amministrativo della CDP S.p.A. delibera le  operazioni  di
          raccolta di fondi con obbligo di rimborso  sotto  qualsiasi
          forma. Ad esse non  si  applicano,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  7  del   presente
          articolo, il divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra  il
          pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ne'  i
          limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla  normativa
          vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli  da
          2410 a 2420 del codice civile. Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni dell'operazione. 
              21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle  norme
          contenute   nel   presente   articolo   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13,  della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20. 
              22. La pubblicazione del decreto  di  cui  al  comma  3
          nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli  adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere  per
          la trasformazione della Cassa depositi  e  prestiti  e  per
          l'effettuazione dei trasferimenti e  conferimenti  previsti
          dal presente articolo sono esenti da  imposizione  fiscale,
          diretta e indiretta. 
              24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  relativi  alle  operazioni   di
          raccolta e di impiego, sotto  qualsiasi  forma,  effettuate
          dalla gestione separata  di  cui  al  comma  8,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche reali di qualunque tipo da chiunque  e  in  qualsiasi
          momento prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro
          tributo o diritto. Non si applica la  ritenuta  di  cui  ai
          commi 2 e 3 dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
          gestione separata di cui al comma 8. 
              25. Gli interessi e gli altri proventi  dei  titoli  di
          qualsiasi natura e di qualsiasi  durata  emessi  dalla  CDP
          S.p.A. sono soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva
          delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%,  di  cui
          al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
              26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          della  Cassa  depositi  e   prestiti   al   momento   della
          trasformazione  prosegue  con   la   CDP   S.p.A.   ed   e'
          disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle  leggi
          che regolano il rapporto  di  lavoro  privato.  Sono  fatti
          salvi i diritti quesiti e gli  effetti,  per  i  dipendenti
          della Cassa, rivenienti dalla  originaria  natura  pubblica
          dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita'  ai
          concorsi pubblici per i quali sia richiesta  una  specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa depositi e prestiti  fino  alla  stipulazione  di  un
          nuovo contratto. In sede di prima  applicazione,  non  puo'
          essere attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento
          economico meno favorevole di quello spettante alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per  il  personale
          gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne  fa
          richiesta, entro sessanta giorni (33) dalla  trasformazione
          si  attivano,  sentite  le  organizzazioni  sindacali,   le
          procedure di mobilita',  con  collocamento  prioritario  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  personale
          trasferito  e'  inquadrato,  in  base  all'ex  livello   di
          appartenenza e secondo le equipollenze definite dal  D.P.R.
          4 agosto 1984 e successive modificazioni e D.P.R. 4  agosto
          1986 e successive modificazioni, nella corrispondente  area
          e posizione economica, o in quella eventualmente  ricoperta
          in  precedenti  servizi  prestati  presso  altre  pubbliche
          amministrazioni, se superiore. Al  personale  trasferito  o
          reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai  sensi  del
          presente  comma  e'  riconosciuto  un   assegno   personale
          pensionabile,  riassorbibile   con   qualsiasi   successivo
          miglioramento, pari alla  differenza  tra  la  retribuzione
          globale percepibile al momento della  trasformazione,  come
          definita dal vigente CCNL, e quella spettante  in  base  al
          nuovo  inquadramento;  le   indennita'   spettanti   presso
          l'amministrazione di destinazione  sono  corrisposte  nella
          misura  eventualmente  eccedente  l'importo  del   predetto
          assegno personale. Entro cinque anni dalla  trasformazione,
          il  personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi   e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'  e  i
          termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale
          non dirigente  della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  il
          quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti  in  servizio
          all'atto  della   trasformazione   mantengono   il   regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche amministrazioni. Entro sei  mesi  dalla  data  di
          trasformazione, i predetti dipendenti  possono  esercitare,
          con applicazione dell'articolo 6  della  legge  7  febbraio
          1979,  n.  29,  opzione   per   il   regime   pensionistico
          applicabile ai dipendenti assunti in data  successiva  alla
          trasformazione, i  quali  sono  iscritti  all'assicurazione
          obbligatoria  gestita  dall'INPS   e   hanno   diritto   al
          trattamento di fine rapporto ai sensi dell'  articolo  2120
          del codice civile.".