Art. 31 
 
 
                 Rettifica IVA crediti non riscossi 
 
  1. All'articolo 26, secondo comma,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le  parole:  «procedure
esecutive rimaste  infruttuose»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  a
seguito di un accordo di ristrutturazione  dei  debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  pubblicato  nel
registro delle imprese». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          [1] Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere
          osservate, in relazione al  maggiore  ammontare,  tutte  le
          volte che successivamente  all'emissione  della  fattura  o
          alla registrazione di cui agli artt. 23  e  24  l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  comprese  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione. 
              [2] Se un'operazione per  la  quale  sia  stata  emessa
          fattura, successivamente alla  registrazione  di  cui  agli
          artt. 23 e 24, viene meno in tutto o  in  parte,  o  se  ne
          riduce   l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza    di
          dichiarazione   di    nullita',    annullamento,    revoca,
          risoluzione, rescissione e simili o per  mancato  pagamento
          in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali  o  di
          procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito  di  un
          accordo di ristrutturazione dei debiti omologato  ai  sensi
          dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art.  67,  terzo
          comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          pubblicato nel registro  delle  imprese  o  in  conseguenza
          dell'applicazione   di   abbuoni    o    sconti    previsti
          contrattualmente, il cedente  del  bene  o  prestatore  del
          servizio ha diritto  di  portare  in  detrazione  ai  sensi
          dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla  variazione,
          registrandola  a  norma  dell'art.  25.  Il  cessionario  o
          committente, che  abbia  gia'  registrato  l'operazione  ai
          sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare
          la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il
          suo  diritto  alla  restituzione  dell'importo  pagato   al
          cedente o prestatore a titolo di rivalsa. 
              [3] Le disposizioni del comma  precedente  non  possono
          essere   applicate   dopo   il   decorso   di    un    anno
          dall'effettuazione dell'operazione imponibile  qualora  gli
          eventi  ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza   di
          sopravvenuto  accordo  fra  le  parti  e   possono   essere
          applicate, entro  lo  stesso  termine,  anche  in  caso  di
          rettifica di inesattezze  della  fatturazione  che  abbiano
          dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. 
              [4] La correzione di  errori  materiali  o  di  calcolo
          nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39  e  nelle
          liquidazioni periodiche di cui agli  artt.  27  e  33  deve
          essere  fatta,  mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.  23  e
          delle variazioni dell'imposta in diminuzione  nel  registro
          di cui all'art. 25. Con le stesse modalita'  devono  essere
          corretti, nel registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge. 
              [5] Le variazioni di cui al secondo comma e quelle  per
          errori di registrazione di  cui  al  quarto  comma  possono
          essere effettuate dal cedente o prestatore del  servizio  e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni in rettifica rispettivamente  sui  registri  di
          cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  67  e
          182-bis del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,  garanzie).
          - Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
              1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti   nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
              2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
              3) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
              4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              a)  i  pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
              b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
          purche'  non  abbiano  ridotto  in  maniera  consistente  e
          durevole l'esposizione debitoria del fallito nei  confronti
          della banca; 
              c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
          sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti
          non siano cessati ai sensi del comma terzo  della  suddetta
          disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
          immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a   costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
          affini entro il terzo grado, ovvero  immobili  ad  uso  non
          abitativo  destinati  a  costituire  la   sede   principale
          dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
          di  dichiarazione  di   fallimento   tale   attivita'   sia
          effettivamente  esercitata  ovvero  siano  stati   compiuti
          investimenti per darvi inizio; 
              d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
          del debitore purche' posti in essere in  esecuzione  di  un
          piano che appaia idoneo a consentire il  risanamento  della
          esposizione  debitoria  dell'impresa  e  ad  assicurare  il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e  b)  deve
          attestare  la  veridicita'  dei   dati   aziendali   e   la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.
          2399 del codice civile e non deve, neanche per  il  tramite
          di  soggetti  con  i  quali  e'   unito   in   associazione
          professionale, avere  prestato  negli  ultimi  cinque  anni
          attivita' di lavoro subordinato o autonomo  in  favore  del
          debitore ovvero partecipato agli organi di  amministrazione
          o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere  pubblicato  nel
          registro delle imprese su richiesta del debitore; 
              e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in  essere
          in     esecuzione      del      concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli  atti,  i
          pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo  il
          deposito del ricorso di cui all'art. 161; 
              f) i pagamenti dei  corrispettivi  per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
              g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  eseguiti
          alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
          strumentali  all'accesso  alle  procedure  concorsuali   di
          amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le  disposizioni  di  questo  art.  non  si   applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.». 
              «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
          -  L'imprenditore  in  stato  di  crisi   puo'   domandare,
          depositando  la  documentazione  di   cui   all'art.   161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,  lettera  d)
          sulla veridicita' dei dati  aziendali  e  sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
              a) entro centoventi giorni dall'omologazione,  in  caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
              b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso  di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168 secondo
          comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi  dell'art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'art. 9 la documentazione di  cui  all'art.  161,
          primo e secondo comma, lettere  a),  b),  c)  e  d)  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
          d), circa la idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad
          assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i  quali
          non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
          propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
          di cui al presente comma e' pubblicata nel  registro  delle
          imprese  e  produce  l'effetto  del  divieto  di  inizio  o
          prosecuzione delle azioni esecutive  e  cautelari,  nonche'
          del divieto di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
          concordati, dalla pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si  conservano  gli  effetti  di  cui  ai  commi  sesto   e
          settimo.».