Art. 31 Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore 1. Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalita' di cui all'allegato L. 2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perche' ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica, in particolare dal: a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti; b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; c) articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; f) articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 31: - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 24. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2013, n. 124, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Un industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. - Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1933, n. 301. - La legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in legge del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1934, n. 64. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151. - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 47 (Parere del ministero dell'interno). - La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri e' trasmessa dal ministero della marina mercantile a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopraluogo.». - Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. 2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attivita' produttive con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. 3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal comma 2. 4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori. 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.». - Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1927, n. 49. - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.