Art. 31 
 
         Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, 
         paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Sono eliminati dal bilancio consolidato: 
  a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra
le imprese incluse nel consolidamento; 
  b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra  le
imprese incluse nel consolidamento; 
  c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione
effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento  e  riguardanti,
nel caso di  beni  diversi  dai  titoli,  dalle  valute  e  da  altri
strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. 
  2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di
importo irrilevante.