Art. 31 Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata 1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari. 2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati (( di cui all'articolo 34 )) per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato. 3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. 4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, e' altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30. 5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, e' apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. 6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identita' dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati. 7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )), assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 1341 del codice civile: «Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.». - La citata legge n. 136 del 2010 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. - Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 136 del 2010 e' riportato nelle Note all'art. 30. - Il testo del comma 2 dell'art. 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 e' riportato nelle Note all'art. 30. - Si riporta il testo dell'art. 1456 del codice civile: «Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.». - Il testo dell'art. 1418 del codice civile e' riportato nelle Note all'art. 30. - Si riporta il testo vigente dell'art. 358 del codice penale: «Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.».