Art. 31 
 
 
(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli  appalti  e
                         nelle concessioni) 
 
  1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o  di
una concessione le  stazioni  appaltanti  nominano,  nel  primo  atto
relativo ad  ogni  singolo  intervento,  un  responsabile  unico  del
procedimento  (RUP)  per  le   fasi   della   programmazione,   della
progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.   Le   stazioni
appaltanti che ricorrono ai sistemi di  acquisto  e  di  negoziazione
delle centrali  di  committenza  nominano,  per  ciascuno  dei  detti
acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente,
in ordine al singolo acquisto, il ruolo  e  le  funzioni  di  cui  al
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e'
nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile  dell'unita'
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra  i  dipendenti
di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del  necessario  livello
di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate  in  relazione
ai compiti per cui e' nominato.  Laddove  sia  accertata  la  carenza
nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato
tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico
del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 
  2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui  si
indice la gara per l'affidamento del contratto  di  lavori,  servizi,
forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando  o  avviso
con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 
  3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti
i compiti relativi alle procedure di  programmazione,  progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
  4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni
del codice, in particolare, il RUP: 
  a) formula proposte e fornisce dati e informazioni  al  fine  della
predisposizione del programma triennale dei  lavori  pubblici  e  dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi
e   di   forniture   e   della   predisposizione    dell'avviso    di
preinformazione; 
  b) cura, in  ciascuna  fase  di  attuazione  degli  interventi,  il
controllo sui  livelli  di  prestazione,  di  qualita'  e  di  prezzo
determinati in coerenza alla copertura  finanziaria  e  ai  tempi  di
realizzazione dei programmi; 
  c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
  d)   segnala   eventuali    disfunzioni,    impedimenti,    ritardi
nell'attuazione degli interventi; 
  e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; 
  f)  fornisce  all'amministrazione  aggiudicatrice  i  dati   e   le
informazioni   relativi   alle   principali   fasi   di   svolgimento
dell'attuazione  dell'intervento,  necessari   per   l'attivita'   di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la
efficiente gestione economica dell'intervento; 
  g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di  un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando  si  rende
necessaria   l'azione   integrata    e    coordinata    di    diverse
amministrazioni; 
  h) propone l'indizione o, ove competente, indice la  conferenza  di
servizi ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  quando  sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi,  licenze,  nulla  osta,  assensi,  comunque
denominati; 
  i) verifica e vigila sul rispetto delle  prescrizioni  contrattuali
nelle concessioni. 
  5. L'ANAC con  proprio  atto,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una  disciplina
di maggiore dettaglio sui compiti specifici del  RUP,  nonche'  sugli
ulteriori requisiti di professionalita' rispetto  a  quanto  disposto
dal presente codice,  in  relazione  alla  complessita'  dei  lavori.
Determina, altresi', l'importo massimo e  la  tipologia  dei  lavori,
servizi e forniture per  i  quali  il  RUP  puo'  coincidere  con  il
progettista o con il direttore dell'esecuzione  del  contratto.  Fino
all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8. 
  6.  Per  i  lavori  e  i   servizi   attinenti   all'ingegneria   e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia  presente
tale  figura  professionale,  le  competenze   sono   attribuite   al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 
  7. Nel caso di appalti di  particolare  complessita'  in  relazione
all'opera da realizzare ovvero alla specificita'  della  fornitura  o
del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze
altamente specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire  appositi  incarichi  a
supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin
dai primi atti di gara. 
  8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli in  carichi
che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili   a   supporto
dell'attivita'  del  responsabile  unico  del  procedimento,  vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e,  in  caso
di importo pari o inferiore  alla  soglia  di  40.000  euro,  possono
essere affidati in via diretta. L'affidatario non puo' avvalersi  del
subappalto, fatta eccezione per indagini  geologiche,  geotecniche  e
sismiche,   sondaggi,   rilievi,   misurazioni   e    picchettazioni,
predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con
esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola  redazione
grafica  degli  elaborati  progettuali.  Resta,  comunque,  ferma  la
responsabilita' esclusiva del progettista. 
  9. La stazione appaltante, allo scopo  di  migliorare  la  qualita'
della  progettazione  e  della  programmazione   complessiva,   puo',
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto  dei
limiti previsti dalla  vigente  normativa,  istituire  una  struttura
stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la  medesima
finalita',  nell'ambito  della  formazione  obbligatoria,   organizza
attivita' formativa specifica per tutti  i  dipendenti  che  hanno  i
requisiti di inquadramento idonei al  conferimento  dell'incarico  di
RUP, anche in materia di metodi  e  strumenti  elettronici  specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
  10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o
enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno  o  piu'
soggetti  cui  affidare  i  compiti  propri  del   responsabile   del
procedimento, limitatamente al  rispetto  delle  norme  del  presente
decreto alla cui osservanza sono tenuti. 
  11. Nel caso in cui l'organico della stazione  appaltante  presenti
carenze accertate o in esso  non  sia  compreso  nessun  soggetto  in
possesso  della  specifica   professionalita'   necessaria   per   lo
svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato  dal
dirigente competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal  presente
codice, ai soggetti aventi  le  specifiche  competenze  di  carattere
tecnico,  economico-finanziario,  amministrativo,   organizzativo   e
legale, dotati di  adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei
rischi  professionali  come  previsto  dall'articolo  24,  comma   4,
assicurando comunque il rispetto dei principi  di  pubblicita'  e  di
trasparenza. Resta fermo  il  divieto  di  frazionamento  artificioso
delle prestazioni allo  scopo  di  sottrarle  alle  disposizioni  del
presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto  di  cui  al
presente comma si applicano le disposizioni  di  incompatibilita'  di
cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali  incarichi  di
progettazione. 
  12. Il soggetto responsabile dell'unita'  organizzativa  competente
in relazione all'intervento, individua preventivamente  le  modalita'
organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione  appaltante  sull'esecuzione  delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei
lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche,  anche  a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative  e
compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della  salute  umana
impartite dagli enti e dagli organismi competenti.  Il  documento  di
programmazione,  corredato  dalla  successiva  relazione  su   quanto
effettivamente   effettuato,   costituisce    obiettivo    strategico
nell'ambito del piano della performance  organizzativa  dei  soggetti
interessati  e  conseguentemente  se  ne  tiene  conto  in  sede   di
valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di  suddetta
attivita'  di  controllo  da  parte  dei  competenti   organismi   di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di  cui
all'articolo 113. 
  13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato
pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti  di  responsabile  unico
del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei  lavori,  di
collaudatore   allo   stesso   contraente   generale    o    soggetto
aggiudicatario  dei  contratti  di  partenariato  pubblico-privato  o
soggetti ad essi collegati. 
  14. Le centrali  di  committenza  e  le  aggregazioni  di  stazioni
appaltanti designano un RUP per le attivita'  di  propria  competenza
con  i  compiti  e  le  funzioni  determinate  dalla  specificita'  e
complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente. 
 
          Note all'art. 31 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi ) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.