Art. 31 
 
Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma
  e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI 
 
  1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 12 e' aggiunto il seguente: 
    «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui  al  comma  12  subito
dopo l'abbattimento».