(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 31)
 
                               Art. 31 
 
                (Regolazione delle spese processuali) 
 
 
  1. Il giudice, con la sentenza che chiude  il  processo  davanti  a
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese  a  favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari  di
difesa. 
 
 
  2. Con la sentenza che esclude definitivamente  la  responsabilita'
amministrativa per accertata insussistenza del danno,  ovvero,  della
violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalita', del dolo
o della colpa grave, il giudice non puo'  disporre  la  compensazione
delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione  di
appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti  alla
difesa. 
 
 
  3. Il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o
per intero, quando vi e' soccombenza reciproca  ovvero  nel  caso  di
assoluta  novita'  della  questione  trattata   o   mutamento   della
giurisprudenza  rispetto  alle  questioni  dirimenti,  ovvero  quando
definisce il giudizio decidendo soltanto  questioni  pregiudiziali  o
preliminari. 
 
 
  4.  Il  giudice,  quando  pronuncia  sulle  spese,  puo'   altresi'
condannare la parte soccombente al  pagamento  in  favore  dell'altra
parte, o se del  caso  dello  Stato,  di  una  somma  equitativamente
determinata, quando la decisione e' fondata su  ragioni  manifeste  o
orientamenti giurisprudenziali consolidati. 
 
 
  5. Le spese  della  sentenza  sono  liquidate  dal  funzionario  di
segreteria con nota in margine alla stessa. 
 
 
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il
giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94,  96  e
97 del codice di procedura civile.