Art. 31 
 
                     Docenti a contratto locale 
 
  1. Nelle  scuole  statali  all'estero  possono  essere  affidati  a
personale straniero o italiano,  residente  nel  paese  ospitante  da
almeno  un  anno,  in  possesso  dei   requisiti   prescritti   dalle
disposizioni  locali,  gli  insegnamenti  obbligatori  in  base  alla
normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano,
nonche' le attivita' di potenziamento dell'offerta formativa che  non
possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 18, comma 1. 
  2.  Nelle  scuole  statali  all'estero  un   numero   limitato   di
insegnamenti  obbligatori  nell'ordinamento  italiano   puo'   essere
affidato a  personale  italiano  o  straniero,  residente  nel  paese
ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa italiana e avente una conoscenza certificata  della  lingua
italiana con finalita'  didattiche  a  livello  avanzato  secondo  il
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle  lingue.
Con decreto del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca, sono stabiliti, avendo  riguardo  alle  specificita'
dei contesti locali e  delle  discipline  caratterizzanti  i  diversi
indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola  si
applicano le disposizioni del presente comma, nonche' i criteri e  le
procedure di selezione e di assunzione del personale interessato. 
  3. Se non e' possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 e per la
sostituzione di personale di cui  ai  commi  1  e  2  temporaneamente
assente, le scuole statali  all'estero  possono  stipulare  contratti
conformemente  al  presente  articolo.  Se  non  si  puo'  provvedere
diversamente, puo' prescindersi dal periodo minimo di  residenza  nel
paese ospitante. Le scuole statali all'estero non  possono  stipulare
contratti ai sensi del presente articolo per  posti  di  insegnamento
disponibili per meno di dieci giorni. 
  4. I contratti a tempo determinato  hanno  la  durata  strettamente
necessaria ad assicurare l'attivita' didattica. 
  5. Il trattamento  economico,  commisurato  alle  ore  di  servizio
effettivamente  prestate,  e'  pari  alla  retribuzione  dell'analogo
personale delle scuole locali, o, se piu' favorevole, ai  tre  quarti
della posizione stipendiale iniziale  spettante  al  personale  delle
scuole in Italia con le  medesime  funzioni.  Nel  secondo  caso,  al
personale di cui al  comma  3  non  residente  nel  Paese  ospitante,
compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella  classe  piu'
economica.