Art. 31 
 
 
                     Revisione legale dei conti 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto   dall'articolo   30,   comma   6,   le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, e  le  fondazioni  del
Terzo settore devono nominare un revisore  legale  dei  conti  o  una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito  registro  quando
superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 
    a) totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:  1.100.000,00
euro; 
    b)  ricavi,  rendite,  proventi,  entrate  comunque   denominate:
2.200.000,00 euro; 
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'. 
  2. L'obbligo  di  cui  al  comma  1  cessa  se,  per  due  esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 
  3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti
patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.