Art. 31 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio
e del mare 10 agosto 2012, n. 161. 
  2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 184-bis, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    b) gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Galletti, Ministro dell'ambiente e 
                                della tutela del territorio e del 
                                mare 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture 
                                e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3253 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Per  i  riferimenti   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          161 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  184-bis,  comma  2-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si  veda  nelle
          note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 2, del citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              «Art.  41  (Disposizioni  in  materia  ambientale).   -
          (omissis). 
              2. Il ricorso al  barrieramento  fisico  e'  consentito
          solo  nel  caso  in  cui  non  sia   possibile   conseguire
          altrimenti gli obiettivi di  cui  al  comma  1  secondo  le
          modalita' dallo stesso previste. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  41-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              «Art. 41-bis  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          terre e rocce  da  scavo).  -  1.  In  relazione  a  quanto
          disposto dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in  deroga
          a quanto previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da  scavo  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera b),  del  citato  regolamento,
          prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in
          base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime  di  cui
          all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
          successive modificazioni, se il produttore dimostra: 
              a)  che   e'   certa   la   destinazione   all'utilizzo
          direttamente presso uno o  piu'  siti  o  cicli  produttivi
          determinati; 
              b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,
          rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul
          suolo, non sono  superati  i  valori  delle  concentrazioni
          soglia di contaminazione di cui alle colonne A  e  B  della
          tabella  1  dell'allegato  5  alla  parte  IV  del  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,   con   riferimento   alle
          caratteristiche   delle   matrici   ambientali    e    alla
          destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i
          materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta
          o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i  valori
          di fondo naturale; 
              c) che, in caso di destinazione ad un successivo  ciclo
          di produzione,  l'utilizzo  non  determina  rischi  per  la
          salute ne'  variazioni  qualitative  o  quantitative  delle
          emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; 
              d) che ai fini di cui alle  lettere  b)  e  c)  non  e'
          necessario  sottoporre  i  materiali  da  scavo  ad   alcun
          preventivo trattamento, fatte  salve  le  normali  pratiche
          industriali e di cantiere. 
              2. Il proponente o il produttore  attesta  il  rispetto
          delle condizioni di cui al comma  1  tramite  dichiarazione
          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai
          sensi e per gli effetti del testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          precisando le quantita' destinate all'utilizzo, il sito  di
          deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono
          comunque superare un anno dalla data di  produzione,  salvo
          il  caso  in  cui  l'opera  nella  quale  il  materiale  e'
          destinato  ad  essere  utilizzato  preveda  un  termine  di
          esecuzione superiore. Le attivita' di scavo e  di  utilizzo
          devono  essere  autorizzate  in  conformita'  alla  vigente
          disciplina urbanistica e  igienico-sanitaria.  La  modifica
          dei   requisiti   e   delle   condizioni   indicati   nella
          dichiarazione di cui al primo periodo e'  comunicata  entro
          trenta giorni al comune del luogo di produzione. 
              3. Il produttore deve, in ogni  caso,  confermare  alle
          autorita' di cui al comma  2,  territorialmente  competenti
          con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i
          materiali da  scavo  sono  stati  completamente  utilizzati
          secondo le previsioni comunicate. 
              4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto
          resta  assoggettato  al  regime  proprio  dei  beni  e  dei
          prodotti. A tal fine il  trasporto  di  tali  materiali  e'
          accompagnato, qualora previsto, dal documento di  trasporto
          o da copia del contratto  di  trasporto  redatto  in  forma
          scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli  6
          e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
          successive modificazioni. 
              5. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  si
          applicano  anche  ai  materiali  da  scavo   derivanti   da
          attivita' e opere non rientranti nel campo di  applicazione
          del comma 2-bis dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma  2  dell'art.  41
          del presente decreto. 
              6. L'art. 8-bis del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.
          43, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2013, n. 71, e' abrogato. 
              7. L'art. 1 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  10  agosto  2012,  n.  161,  recante  la   disciplina
          dell'utilizzazione  delle  terre  e  rocce  da  scavo,  nel
          definire al comma 1,  lettera  b),  i  materiali  da  scavo
          integra,   a   tutti   gli   effetti,   le   corrispondenti
          disposizioni del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152.».