(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 30)
                              Art. 30. 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova  la  cui  durata  e'  stabilita  come
segue: 
      a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super; 
      b) quattro mesi per i restanti profili. 
    2. In base ai criteri predeterminati  dall'amministrazione,  sono
esonerati dal periodo di prova, con il consenso  dell'interessato,  i
dipendenti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel  medesimo   profilo
professionale   oppure   in   corrispondente   profilo    di    altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 
    3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi di assenza previsti dalla legge  o  dal  CCNL.  In
caso di malattia il dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del
posto per un periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso  il  quale  il
rapporto puo' essere risolto. In caso  di  infortunio  sul  lavoro  o
malattia  derivante  da  causa  di  servizio  si  applica  l'art.  20
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL
del 29 novembre 2007. 
    5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova. 
    6. Decorsa la meta' del periodo di  prova  ciascuna  delle  parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi di sospensione previsti  dal  comma  4.  Il  recesso  opera  dal
momento   della   comunicazione   alla   controparte.   Il    recesso
dell'amministrazione deve essere motivato. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende  confermato  in  servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione. 
    8. In caso  di  recesso,  la  retribuzione  e'  corrisposta  fino
all'ultimo giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il periodo di prova puo' essere  rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza per una sola volta. 
    10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore  di  concorso,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l'amministrazione di  provenienza  per  un
arco temporale pari alla durata  del  periodo  di  prova  formalmente
prevista     dalle      disposizioni      contrattuali      applicate
nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato  superamento
della prova o per recesso di una delle parti,  il  dipendente  stesso
rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di
provenienza. 
    11. La disciplina del comma 10 non si  applica  al  dipendente  a
tempo indeterminato, vincitore di  concorso,  che  non  abbia  ancora
superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza.