Art. 31 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
Note all'art. 31: - Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come definite dall'art. 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. 2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati. 3. L'art. 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'art. 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 125, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private): «Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano. 4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.». - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 2.