Art. 311 
 
            Varianti introdotte dalla stazione appaltante 
 
    1. La stazione appaltante non puo' richiedere  alcuna  variazione
ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. 
    2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114,  comma  2,  del
codice, la stazione appaltante puo' ammettere variazioni al contratto
nei seguenti casi: 
    a)  per   esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni
legislative e regolamentari; 
    b)  per  cause   impreviste   e   imprevedibili   accertate   dal
responsabile del procedimento o  per  l'intervenuta  possibilita'  di
utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al
momento in  cui  ha  avuto  inizio  la  procedura  di  selezione  del
contraente,  che  possono  determinare,  senza  aumento   di   costo,
significativi  miglioramenti   nella   qualita'   delle   prestazioni
eseguite; 
    c) per  la  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla
specificita'  dei  beni  o  dei  luoghi  sui  quali  si   interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 
    3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della  stazione
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate  al
miglioramento o alla migliore funzionalita' delle prestazioni oggetto
del  contratto,  a  condizione  che  tali  varianti  non   comportino
modifiche  sostanziali  e  siano  motivate  da   obiettive   esigenze
derivanti da circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  al  momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento  o  in  diminuzione
relativo a tali varianti  non  puo'  superare  il  cinque  per  cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura  nella
somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.  Le  varianti  di
cui  al  presente  comma  sono   approvate   dal   responsabile   del
procedimento ovvero dal  soggetto  competente  secondo  l'ordinamento
della singola stazione appaltante. 
    4. Nei casi previsti al comma  2,  la  stazione  appaltante  puo'
chiedere all'esecutore una variazione in  aumento  o  in  diminuzione
delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  di  un  quinto  del  prezzo
complessivo previsto dal  contratto  che  l'esecutore  e'  tenuto  ad
eseguire, previa sottoscrizione di un  atto  di  sottomissione,  agli
stessi patti, prezzi e  condizioni  del  contratto  originario  senza
diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo  relativo
alle nuove prestazioni. Nel caso in cui  la  variazioni  superi  tale
limite, la stazione  appaltante  procede  alla  stipula  di  un  atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver  acquisito  il  consenso
dell'esecutore. 
    5. L'esecutore e' obbligato ad assoggettarsi alle  variazioni  di
cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto. 
    6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle
variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute  opportune
dalla stazione appaltante e  che  il  direttore  dell'esecuzione  del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente
la natura delle attivita' oggetto del contratto e  non  comportino  a
carico dell'esecutore maggiori oneri. 
 
              Note all'art. 311 
              - Il testo dell'art. 114, comma 2, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui,
          nei contratti relativi a servizi e  forniture,  ovvero  nei
          contratti misti che comprendono anche servizi o  forniture,
          sono  consentite  varianti  in  corso  di  esecuzione,  nel
          rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile."