Art. 312 
 
         Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' 
 
    1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a
verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte
salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto  previsto
nelle norme del presente titolo. 
    2. Le  attivita'  di  verifica  di  conformita'  sono  dirette  a
certificare che le prestazioni contrattuali siano  state  eseguite  a
regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita' e
nel rispetto delle condizioni, modalita', termini e prescrizioni  del
contratto, nonche' nel rispetto delle eventuali leggi di settore.  Le
attivita' di verifica hanno, altresi', lo scopo di  accertare  che  i
dati risultanti dalla contabilita'  e  dai  documenti  giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto,  fermi  restando
gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 
    3. Nei casi in cui le  particolari  caratteristiche  dell'oggetto
contrattuale  non  consentono  la  verifica  di  conformita'  per  la
totalita'  delle  prestazioni  contrattuali,  e'   fatta   salva   la
possibilita' di effettuare, in relazione alla natura dei beni  e  dei
servizi ed  al  loro  valore,  controlli  a  campione  con  modalita'
comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 
    4. Fermo restando il rilascio  del  certificato  di  verifica  di
conformita' di cui all'articolo 322, nei casi in cui  le  particolari
caratteristiche    dell'oggetto    contrattuale    non     consentano
l'effettuazione delle attivita' di verifica di conformita' secondo le
norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette
attivita' in forma semplificata facendo ricorso  alle  certificazioni
di qualita', ove esistenti,  ovvero  a  documentazioni  di  contenuto
analogo, attestanti la  conformita'  delle  prestazioni  contrattuali
eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
    5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle  attivita'  di
verifica di conformita' in capo alle singole stazioni  appaltanti  in
relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza  possono
svolgere attivita' di  supervisione  e  controllo,  anche  attraverso
controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al
fine di accertare la piena e corretta  esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali  rese   dall'affidatario   a   favore   delle   stazioni
appaltanti. Ove, in  relazione  al  singolo  acquisto,  il  direttore
dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale,
ovvero,  a  seguito  delle  attivita'  di  verifica  di   conformita'
spettanti  alle  stazioni  appaltanti,  le  prestazioni  siano  state
dichiarate non  collaudabili,  le  centrali  di  committenza  possono
disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata
con l'affidatario e procedere alla  aggiudicazione  al  soggetto  che
segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati  richiesti
campioni in sede  di  gara,  dei  campioni  presentati  dallo  stesso
soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.