Art. 312 Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' 1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo. 2. Le attivita' di verifica di conformita' sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita' e nel rispetto delle condizioni, modalita', termini e prescrizioni del contratto, nonche' nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita' di verifica hanno, altresi', lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita' e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni contrattuali, e' fatta salva la possibilita' di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalita' comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformita' di cui all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attivita' di verifica di conformita' secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attivita' in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita' delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. 5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attivita' di verifica di conformita' in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attivita' di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attivita' di verifica di conformita' spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.