Art. 313 
 
         Termini delle attivita' di verifica di conformita' 
 
    1. La verifica di  conformita'  e'  avviata  entro  venti  giorni
dall'ultimazione della prestazione ovvero entro  il  diverso  termine
previsto dal contratto. 
    2. E'  obbligatoria  la  verifica  di  conformita'  in  corso  di
esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per  il  rilascio
dell'attestazione di regolare esecuzione: 
    a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da  fornire  o  dei
servizi da prestare sia possibile  soltanto  l'effettuazione  di  una
verifica di conformita' in corso di esecuzione contrattuale; 
    b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con  prestazioni
continuative,  secondo  i  criteri  di  periodicita'  stabiliti   nel
contratto. 
    3. In tutti gli altri  casi,  tenuto  conto  della  natura  delle
prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra  circostanza
resta ferma la facolta' delle  stazioni  appaltanti  di  procedere  a
verifica di conformita' in corso di esecuzione al fine  di  accertare
la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la
cadenza adeguata  per  un  accertamento  progressivo  della  regolare
esecuzione delle prestazioni.