Art. 32. 1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.". b) i commi 5 e 6 sono soppressi.
Note all'art. 32: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 150, del succitato decreto come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli articoli 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V. 2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (27), conservano a tempo indeterminato la loro validita', numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attivita' in campo sanitario. 2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000". 3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. 4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in carica fino al termine di validita' previsto dal relativo decreto ministeriale di nomina. 5. (Soppresso). 6. (Soppresso)".