Art. 32.
  1.  All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Negli  elenchi  istituiti  ai sensi degli articoli 78 e 88
confluiscono  con  le  loro eventuali limitazioni anche i soggetti di
cui  al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito l'abilitazione
entro il 31 dicembre 2000.".
    b) i commi 5 e 6 sono soppressi.
 
Note all'art. 32:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  150, del succitato decreto come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
    "1.  Sino all'emanazione dei decreti di cui agli articoli 78 e 88
valgono le disposizioni di cui all'allegato V.
    2.   Le   iscrizioni   negli  elenchi  nominativi  degli  esperti
qualificati  e  dei  medici  autorizzati  istituiti  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (27), conservano
a  tempo  indeterminato  la  loro validita', numero progressivo e, se
presenti, le loro limitazioni all'attivita' in campo sanitario.
    2-bis. Negli  elenchi  istituiti  ai sensi degli articoli 78 e 88
confluiscono  con  le  loro eventuali limitazioni anche i soggetti di
cui  al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito l'abilitazione
entro il 31 dicembre 2000".
    3.  Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate
entro  il  31 dicembre  1995  vengono  esaminate  e portate a termine
secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.
    4.  Le  commissioni  di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in
carica  fino  al  termine  di validita' previsto dal relativo decreto
ministeriale di nomina.
    5. (Soppresso).
    6. (Soppresso)".