Art. 32 
 
Disposizioni  in  materia  di  finanziamento  e  potenziamento  delle
                           infrastrutture 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito il  "Fondo  infrastrutture  ferroviarie  e
stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno  2012  e  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le  risorse
del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   e   sono   destinate
prioritariamente  alle  opere  ferroviarie  da  realizzare  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
  2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal  CIPE  entro  il  31
dicembre  2008  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
Programma delle infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge  21
dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  ,  non   sia   stato   emanato   il   decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati  mediante
decreto interministeriale ai sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 
  3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la
realizzazione   delle   opere   ricomprese   nel   Programma    delle
infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.
443, i  cui  soggetti  beneficiari,  autorizzati  alla  data  del  31
dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di  impegno  e  dei  contributi
pluriennali con il decreto interministeriale  previsto  dall'articolo
1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  che  non  abbiano  assunto  obbligazioni
giuridicamente  vincolanti,  non  abbiano   bandito   la   gara   per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in  caso  di
loro utilizzo mediante erogazione diretta,  non  abbiano  chiesto  il
pagamento  delle  relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara. 
  4. Sono revocati i finanziamenti  assegnati  per  la  progettazione
delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto legge, non sia  stato  emanato
il decreto interministeriale previsto  dall'articolo  1,  comma  512,
della legge n. 296 del  2006,  ovvero  i  cui  soggetti  beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge  n.  296  del  2006,
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  non  abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non  abbiano  bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo  ovvero,
in caso di loro  utilizzo  mediante  erogazione  diretta,  non  hanno
chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreti, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  i  finanziamenti
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 
  6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati
e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e  4,  affluiscono  al
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  stabilisce,
fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia'  deliberati  dal
detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo  di
cui  al  comma  6  per   la   realizzazione   del   programma   delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.
443. 
  8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema  informativo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  l'anno  2011
e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00. 
  9. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00. 
  10. Per  le  finalita'  dei  commi  8,  e  9,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201,
iscritte,  in  conto  residui  sul  capitolo  7192  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere
versate al bilancio dello Stato. 
  11. All'onere derivante  dai  commi  8,  9  e  10,  in  termini  di
indebitamento netto, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,
per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di  sola  cassa,  del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. 
  12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008,
n. 201, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La  condizione
prevista dal periodo precedente deve intendersi  non  realizzata  nel
caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico  degli
iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
  13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi  strutturali  e  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano  svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,  una  apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti
sociali. 
  14. Per le finalita' di  cui  al  comma  13,  la  sessione  per  la
coesione territoriale  monitora  la  realizzazione  degli  interventi
strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie
per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia  della  spesa;
alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni
del  Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  con
particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
  15. Lo svolgimento  dei  lavori  della  sessione  per  la  coesione
territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica. 
  16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per  cento,  delle
risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE,  alla  spesa
per la tutela e gli interventi a  favore  dei  beni  e  le  attivita'
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal  CIPE,
su proposta del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione  annuale  sullo
stato di  attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma  4,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per  cento  degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo  60,
comma  4,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e'   definito
esclusivamente nei termini di cui al presente comma. 
  17. Con riferimento alle opere di preparazione e  di  realizzazione
del Sito  di  cui  all'allegato  1  al  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre  2008,  e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277  del  2008,
le distanze di cui all'articolo  41-septies  della  legge  17  agosto
1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n.  1404,  nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  possono  essere
ridotte  per  determinati  tratti  ove  particolari  circostanze   lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S. 
  18. Al fine di assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dell'EXPO
Milano 2015, nonche' di garantire  l'adempimento  delle  obbligazioni
internazionali assunte dal  Governo  della  Repubblica  italiana  nei
confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle
opere individuate e  definite  essenziali  in  base  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre  2008,  e
successive  modificazioni,  le  disposizioni   processuali   di   cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.