Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese 1. Ai fini del presente articolo per societa' si intendono le societa' non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. 2. Anche in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le societa' possono emettere cambiali finanziarie, come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e obbligazioni a condizione che: a) l'emissione sia assistita da uno sponsor; b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione; c) i titoli siano: i. collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente, ii. destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori. Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni. 3. Ai fini del presente articolo per investitori qualificati si intendono i soggetti definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Sono esclusi dalle disposizioni dei commi 2 e 3, nonche' dei successivi commi 15, 16, 17 (sponsor) e 19, 20, 21, 22, 23, 24 (clausole di subordinazione e partecipazione) gli strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro stato membro dell'Unione europea. 5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione». 6. Il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' pari al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa' o ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. 7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa' autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. 2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari. Nella richiesta sono specificati altresi': a) l'ammontare totale dell'emissione; b) l'importo di ogni singola cambiale; c) il numero delle cambiali; d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; e) la data di emissione; f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della garanzia; h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione; i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; j) l'ufficio del registro al quale l'emittente e' iscritto. 3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo». 8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le obbligazioni e i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente. 9. Nell'articolo 1 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il primo comma e' sostituto dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime». 10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, le parole «obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie» sono sostituite dalle seguenti «obbligazioni e titoli similari». 12. I dati sull'emissione delle obbligazioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati devono essere comunicati dall'emittente entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno indicati eventuali ulteriori adempimenti. 13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. 14. Possono assumere il ruolo di sponsor ai sensi del comma 2 le banche, le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonche' le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purche' autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. 15. Lo sponsor assiste la societa' nella procedura di emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase di emissione e di collocamento. Egli assume altresi' con l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilita', almeno a intervalli predefiniti, dei titoli fino alla scadenza. Il collocamento dei titoli presso investitori qualificati in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette. 17. Lo sponsor procede ad una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli. Lo sponsor provvede altresi', tramite propri modelli formalizzati, alla classificazione dell'emittente in una categoria di rischio identificata secondo procedure che tengano conto della qualita' creditizia delle imprese, avendo riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare, lo sponsor classifica l'emittente con periodicita' almeno semestrale, e comunque ogniqualvolta intervengano elementi straordinari atti a modificare il giudizio, distinguendo almeno cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata e ne aggiorna tempestivamente i contenuti ogni qual volta sia necessario. 18. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 possono rinunciare alla nomina dello sponsor ovvero alle prestazioni da esso dovute ai sensi dei commi 15, 16 e 17. 19. Le obbligazioni emesse da societa' di cui al comma 1 possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a 60 mesi. 20. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma e' proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. 22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione. 24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma. 25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge del 7 marzo 1996, n. 108. 26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e' sostituito dal seguente «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».