(Convenzione-art. 32)
  Articolo 32 - Avvio dei procedimenti 
 
  Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di
altro genere per assicurare che le indagini o i seguiti  relativi  ai
reati stabiliti in conformita' alla presente  Convenzione  non  siano
subordinati  alla  dichiarazione  o  all'accusa  proveniente  da  una
vittima e che il procedimento continui  anche  nel  caso  in  cui  la
vittima ritratti.