Art. 32.
Misure    per   la   riqualificazione   urbanistica,   ambientale   e
paesaggistica,  per  l'incentivazione  dell'attivita'  di repressione
dell'abusivismo  edilizio,  nonche' per la definizione degli illeciti
           edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

  1. Al  fine  di  pervenire  alla  regolarizzazione  del  settore e'
consentito, (( di cui al presente articolo )), il rilascio del titolo
abilitativo  edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
  2.  La  normativa  e'  disposta  nelle  more dell'adeguamento della
disciplina  regionale  ai  principi  contenuti  nel testo unico delle
disposizioni   legislative   e  regolamentari  in  materia  edilizia,
approvato  con (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno
2001,  n.  380,  in  conformita'  al titolo V della Costituzione come
modificato  dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, e
comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo
del territorio.
  3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo  abilitativo  sono  stabilite  dal  presente  articolo e dalle
normative regionali.
  4. Sono  in  ogni  caso  fatte  salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali  ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento  con  le  leggi  28 febbraio  1985, n. 47, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  con  l'((  articolo )) 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
  6. Al  fine  di  concorrere  alla partecipazione alla realizzazione
delle   politiche   di   riqualificazione   urbanistica   dei  nuclei
interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi
del  comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo
))  28 agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati  gli  interventi da
ammettere a finanziamento.
  7.  Al  comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «c-bis)  nelle  ipotesi  in cui gli enti territoriali al di sopra
dei   mille   abitanti   siano   sprovvisti  dei  relativi  strumenti
urbanistici  generali  e  non  adottino tali strumenti entro diciotto
mesi  dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto
di scioglimento del consiglio e' adottato (( su proposta del Ministro
dell'interno  ))  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.».
((     8. All'articolo   141  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18 agosto  2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
  «2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del comma 1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere   adottati,   la   regione   segnala   al  prefetto  gli  enti
inadempienti.  Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad  adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti  locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche sostitutivi,
previsti   dallo   statuto   secondo   criteri   di  neutralita',  di
sussidiarieta'  e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di  quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio.». ))
  9. Per  attivare un programma nazionale di interventi, anche con la
partecipazione  di  risorse private, rivolto alla riqualificazione di
ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e
sociale,  con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare
anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e'
destinata  una  somma  di  20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti (( di concerto con i
Ministri  dell'ambiente  e della tutela del territorio e per i beni e
le  attivita'  culturali,  )) da adottare entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, d'intesa con la
Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e
interesse   nazionale   oggetto   di   riqualificazione  urbanistica,
ambientale e culturale, (( attribuendo priorita' alle aree oggetto di
programmi  di  riqualificazione  gia'  approvati  di  cui  al decreto
Ministro  dei  lavori  pubblici  dell'8 ottobre  1998, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998,  e  di  cui  all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267. )) Su tali aree, il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  i  soggetti
pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in
riferimento  a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge
28 febbraio  1985,  n.  47, come sostituito dal comma 42 del presente
articolo.
  10.  Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza  del  territorio  nazionale  dal  dissesto idrogeologico e'
destinata  una  somma  di  20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, da adottare
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  ((  di  intesa  con  la  Conferenza  unificata  ))  di  cui
all'articolo  8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281,
sono  individuate  le  aree  comprese nel programma. Su tali aree, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i
soggetti  pubblici  interessati, predispone un programma operativo di
interventi e le relative modalita' di attuazione.
  11. Allo  scopo  di  attuare  un  programma  di  interventi  per il
ripristino  e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle
disposizioni  del  titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre
1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali (( di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
)), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale
somma e' (( assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e
ambientali,   per   l'esecuzione   di   interventi  di  ripristino  e
riqualificazione  paesaggistica,  dopo aver individuato, d'intesa con
le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. ))
  12.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e' autorizzata a mettere a
disposizione   l'importo   massimo  di  50 milioni  di  euro  per  la
costituzione,  presso  la  Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, ((
denominato  Fondo  per  le demolizioni delle opere abusive )), per la
concessione  ai  comuni  e  ai  soggetti  titolari  dei poteri di cui
all'articolo 27,  comma  2,  del  ((  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   ))  6 giugno  2001,  n.  380,  anche  avvalendosi  delle
modalita' di cui (( all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, )) di
anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di
demolizione   delle   opere  abusive  anche  disposti  dall'autorita'
giudiziaria  e  per  le  spese giudiziarie, tecniche e amministrative
connesse.  Le  anticipazioni,  comprensive della corrispondente quota
delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in
un  periodo  massimo  di  cinque anni, secondo modalita' e condizioni
stabilite  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,
utilizzando  le  somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale  provvede  alla  riscossione  mediante  ruolo  ai  sensi del
decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46.  Qualora  le  somme
anticipate   non   siano  rimborsate  nei  tempi  e  nelle  modalita'
stabilite,  il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa
depositi  e  prestiti,  trattenendone le relative somme dai fondi del
bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
  13. Le  attivita'  di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative  al  fenomeno  dell'abusivismo  edilizio  di  competenza del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  fanno  capo
all'Osservatorio  nazionale  dell'abusivismo  edilizio.  Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale  necessario  anche  per  la  redazione  della  relazione al
Parlamento (( di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298   )).  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le
modalita'  di  redazione,  trasmissione, archiviazione e restituzione
delle  informazioni  contenute  nei  rapporti di cui all'articolo 31,
comma  7,  del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno
2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2
milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
  14. Per  le  opere  eseguite  da  terzi su aree di proprieta' dello
Stato  o  facenti  parte  del  demanio  statale  (( ad esclusione del
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da
diritti di uso civico )), il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in  sanatoria  da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio  della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il  tramite  dell'Agenzia  del  demanio,  rispettivamente, a cedere a
titolo  oneroso  la  proprieta'  dell'area appartenente al patrimonio
disponibile  dello  Stato  su  cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente   il   diritto  al  mantenimento  dell'opera  sul  suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
  15. La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad  ottenere la
disponibilita'  dello  Stato  alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio   disponibile  ovvero  il  riconoscimento  al  diritto  al
mantenimento  dell'opera  sul  suolo  appartenente  al  demanio  o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il
31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente,  corredata  dell'attestazione  del  pagamento  all'erario
della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle  aree,  determinata applicando i parametri di cui alla allegata
Tabella  A,  per  anno  di  occupazione,  per un periodo comunque non
superiore  alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere
allegata,  in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di  cui  ai  commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere  allegata  copia della denuncia in catasto dell'immobile e del
relativo frazionamento.
  16. La  disponibilita'  alla  cessione  dell'area  appartenente  al
patrimonio  disponibile  ovvero  a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera   sul   suolo   appartenente   al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile  dello  Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. ((
Resta  ferma  la  necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole  degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del  diritto  al  mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto pubblico di passaggio. ))
  17.  Nel  caso  di  aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio   indisponibile  dello  Stato  e'  subordinata  al  parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
  18.  Le  procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile   dello   Stato   devono  essere  perfezionate  entro  il
31 dicembre  2006,  a  cura  della  filiale  dell'Agenzia del demanio
territorialmente    competente    previa   presentazione   da   parte
dell'interessato   del   titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria
rilasciato  dall'ente  locale competente, ovvero della documentazione
attestante  la  presentazione  della  domanda,  volta  ad ottenere il
rilascio  del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il  silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
  19.  Il  prezzo  di  acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella
B (( allegata al presente decreto )) ed e' corrisposto in due rate di
pari  importo  scadenti,  rispettivamente,  il  30 giugno  2005  e il
31 dicembre 2005.
((    19-bis. Le  opere  eseguite  da  terzi  su aree appartenenti al
patrimonio  disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente,  sono  inalienabili  per  un periodo di cinque anni dalla
data  di  perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime. ))
  20. Il  provvedimento  formale  di  riconoscimento  del  diritto al
mantenimento  dell'opera  sulle  aree  del  demanio dello Stato e del
patrimonio   indisponibile   e'   rilasciato  a  cura  della  filiale
dell'Agenzia   del   demanio  territorialmente  competente  entro  il
31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al
comma  18.  Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
  21. Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono   rideterminati  i  canoni  annui  di  cui
all'articolo  3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  22.  Dal  1° gennaio  2004  i  canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento.
  23.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
del  Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle
aree  da  parte  delle  regioni, in base alla valenza turistica delle
stesse.
  24.  Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione
delle  aree  demaniali  e'  autorizzata  una spesa fino ad un importo
massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006.  L'Agenzia del demanio, di
concerto  con  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( e
con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, il
Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ))  predispone  un programma di
interventi  volti  alla  riqualificazione  delle  aree  demaniali. Il
programma  e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
  25. Le  disposizioni  di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985,   n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come
ulteriormente  modificate  dall'articolo  39  della legge 23 dicembre
1994,  n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente  articolo,  si  applicano  alle  opere abusive che risultino
ultimate  entro  il  31  marzo  2003  e  che  non  abbiano comportato
ampliamento  del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della  costruzione  originaria  o,  in  alternativa,  un  ampliamento
superiore  a  750  mc.  Le  suddette  disposizioni  trovano  altresi'
applicazione  alle  opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative  a  nuove  costruzioni  residenziali  non superiori a 750 ((
metri cubi )) per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria,  ((  a  condizione  che  la  nuova  costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi )).
  26.  Sono  suscettibili  di  sanatoria  edilizia  le  tipologie  di
illecito di cui all'allegato 1:
    a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo  restando  quanto  previsto alla lettera e) del comma 27 (( del
presente  articolo,  ))  nonche'  4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili
soggetti  a  vincolo  di  cui  all'((  articolo  ))  32  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47;
    b) numeri  4,  5  e  6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge  regionale,  da  emanarsi  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la  possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
  27. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli articoli 32 e 33 della
legge  28 febbraio  1985,  n.  47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
    a) siano state eseguite dal proprietario o aventecausa condannato
con  sentenza  definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
    b) non  sia  possibile  effettuare  interventi  per l'adeguamento
antisismico,  rispetto  alle  categorie previste per i comuni secondo
quanto  indicato  dalla  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
    c) non   sia   data  la  disponibilita'  di  concessione  onerosa
dell'area   di   proprieta'   dello   Stato  o  degli  enti  pubblici
territoriali,  con  le  modalita' e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
    d) siano  state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla  base  di  leggi  statali  e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici   e  delle  falde  acquifere,  dei  beni  ambientali  e
paesistici,  nonche'  dei  parchi  e  delle  aree protette nazionali,
regionali  e  provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita' del titolo abilitativo
edilizio  e  non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
    e)  siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati  monumento
nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
(( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490;
    f) fermo  restando  quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n.  353,  e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui  ((  al  )) comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del
2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate
o  su  pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di  elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero  dell'interno,  che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano  state,  nell'ultimo  decennio,  percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
    g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio  marittimo,  di  preminente  interesse nazionale in relazione
agli  interessi  della  sicurezza  dello Stato ed alle esigenze della
navigazione  marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma
dell'articolo  59  del  (( decreto del Presidente della Repubblica ))
24 luglio 1977, n. 616.
  28.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  sopra  richiamate e
decorrenti  dalla  data  di  entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge   23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto   non   previsto   dal  presente  decreto  si  applicano,  ove
compatibili,  le  disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
  29.  Il  procedimento  di  sanatoria  degli  abusi edilizi posti in
essere  dalla  persona  imputata  di  uno  dei  delitti  di  cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per
suo  conto,  e'  sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere  o  di  proscioglimento  o  di assoluzione. Non puo' essere
conseguito  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi  se  interviene  la  sentenza  definitiva  di  condanna per i
delitti  sopra  indicati.  Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine   alle   condanne   riportate  nel  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  ad  opera  del  comune,  il  richiedente deve
attestare,  con  dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'((
articolo 46  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )), di non avere carichi pendenti
in  relazione  ai  delitti  di  cui  agli articoli 416-bis, 648-bis e
648-ter del codice penale.
  30. Qualora  l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o   di  confisca  ai  sensi  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,
autorizzato  dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo'  essere  autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il
pubblico   ministero,  a  riattivare  il  procedimento  di  sanatoria
sospeso.  In  tal  caso non opera nei confronti dell'amministratore o
del  terzo  acquirente  il divieto di rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria (( di cui al comma 29 )).
  31. Il  rilascio  del  titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
  32.  La  domanda  relativa alla definizione dell'illecito edilizio,
con  l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di
decadenza,  entro  il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
  33.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  emanano norme per la definizione del
procedimento   amministrativo   relativo   al   rilascio  del  titolo
abilitativo  edilizio  in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro,
un  incremento  dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura  determinata  nella  tabella C allegata (( al presente decreto
)),  ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi
edilizi  e  per  la  promozione di interventi di riqualificazione dei
nuclei  interessati  da  fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per
l'attuazione   di   quanto  previsto  dall'articolo  23  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47.
  34.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto  previsto  dall'articolo  37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi ((
alle   ))   opere   abusive   oggetto  di  sanatoria  possono  essere
incrementati  fino  al  massimo del 100 per cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori   sono   determinati   nella   misura  dei  costi  per  la
realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie,   nonche'   per   gli   interventi   di  riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,
intendano  eseguire  in  tutto  o in parte le opere di urbanizzazione
primaria,  nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni e integrazioni,
secondo  le  disposizioni  tecniche  dettate  dagli  uffici comunali,
possono  detrarre  dall'importo  complessivo  quanto  gia' versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata  ((  al  presente  decreto )). Con legge regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal  presente  articolo,  sono  disciplinate le relative modalita' di
attuazione.
  35.  La  domanda  di  cui  al  comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a) dichiarazione  del  richiedente resa ai sensi dell'(( articolo
47,  comma  1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 )), con allegata documentazione
fotografica,  dalla  quale  risulti la descrizione delle opere per le
quali  si  chiede  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
    b) qualora  l'opera  abusiva  supera  i  450  metri  cubi, da una
perizia  giurata  sulle  dimensioni  e  sullo stato delle opere e una
certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
    c) ulteriore  documentazione  eventualmente  prescritta con norma
regionale.
  36.  La  presentazione  nei  termini  della  domanda di definizione
dell'illecito  edilizio,  l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il  decorso  di  trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento,  (( producono )) gli effetti di cui all'articolo 38, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo
di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante.
  37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione  di  cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia  ai  fini  dell'imposta comunale degli immobili di cui al ((
decreto legislativo )) 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle  denunce  ai  fini  della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani  e  per  l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30
settembre  2004,  nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi
da  tale  data  senza  l'adozione  di  un  provvedimento negativo del
comune, (( equivalgono )) a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Se  nei  termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta  o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni   realizzate   senza  titolo  abilitativo  edilizio  sono
assoggettate  alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del (( decreto del Presidente
della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380.
  38.  La  misura  dell'oblazione  e  dell'anticipazione  degli oneri
concessori,   nonche'  le  relative  modalita'  di  versamento,  sono
disciplinate nell'allegato 1 (( al presente decreto )).
  39.  Ai  fini  della  determinazione  dell'oblazione non si applica
quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
  40.  Alla  istruttoria  della  domanda  di sanatoria si applicano i
medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per  il  rilascio  dei  titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per  le  medesime  fattispecie  di  opere  edilizie.  Ai  fini  della
istruttoria   delle   domande   di  sanatoria  edilizia  puo'  essere
determinato  dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662.  ((  Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio
delle  concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti
e  oneri  di  cui  al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario )).
  41. Al   fine  di  incentivare  la  definizione  delle  domande  di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi
del  capo  IV  della  legge  28  febbraio  1985,  n. 47, e successive
modificazioni,  e  dell'articolo  39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e  successive  modificazioni, il (( 50 per cento )) delle somme
riscosse   a   titolo   di   conguaglio   dell'oblazione,   ai  sensi
dell'articolo  35,  comma  14,  della  citata legge n. 47 del 1985, e
successive  modificazioni,  e'  devoluto  al  comune interessato. Con
decreto  interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti   e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
  42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
  «4.  Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate  da  parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato  al  finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita'
ambientale,  economica  e  sociale,  alla coesione degli abitanti dei
nuclei  edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle
aree interessate dall'abusivismo edilizio».
  43.  L'articolo  32  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte
salve  le  fattispecie  previste  dall'articolo  33,  il rilascio del
titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria  per  opere  eseguite su
immobili  sottoposti  a  vincolo  e' subordinato al parere favorevole
delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  del  vincolo  stesso.
Qualora    tale   parere   non   venga   formulato   dalle   suddette
amministrazioni  entro  centottanta  giorni dalla data di ricevimento
della   richiesta   di  parere,  il  richiedente  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto.   Il   rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio
estingue  anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non
e'  richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi,  la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure prescritte.
  2.  Sono  suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le  opere  insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
    a) in   difformita'  dalla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  e
successive  modificazioni,  e  dal  ((  decreto  del Presidente della
Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
    b) in  contrasto  con  le  norme  urbanistiche  che  prevedono la
destinazione  ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
    c) in  contrasto  con  le  norme  del  (( decreto ministeriale ))
1° aprile  1968,  n.  1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del  13  aprile  1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13
giugno  1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere
stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
  3.  Qualora  non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
  4. Ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  di  cui  al comma 1 si
applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto del
Presidente  della  Repubblica  ))  6 giugno 2001, n. 380. Il motivato
dissenso   espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla  tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente,  alla  tutela  del  patrimonio  storico  artistico o alla
tutela della salute preclude il rilascio del titolo (( abilitativo ))
edilizio in sanatoria.
  5.  Per  le  opere  eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti
pubblici  territoriali,  in  assenza  di  un  titolo  che  abiliti al
godimento    del    suolo,    il   rilascio   della   concessione   o
dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'   subordinato   anche  alla
disponibilita'  dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni  previste  dalle  leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del  suolo  su  cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso
del  suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti
pubblici  territoriali  proprietari  entro  il termine di centottanta
giorni  dalla  richiesta.  La richiesta di disponibilita' all'uso del
suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni
oggetto  della  sanatoria  e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato.
Salve  le  condizioni  previste  da  leggi  regionali,  il  valore e'
stabilito  dalla  filiale  dell'Agenzia  del  demanio  competente per
territorio  per  gli  immobili  oggetto  di  sanatoria ai sensi della
presente  legge  e  dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  con  riguardo  al  valore  del terreno come risultava all'epoca
della   costruzione   aumentato   dell'importo   corrispondente  alla
variazione (( dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  ed impiegati )), al momento della determinazione di detto
valore.   L'atto  di  disponibilita',  regolato  con  convenzione  di
cessione  del  diritto  di  superficie per una durata massima di anni
sessanta,  e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
  6.  Per  le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di
cui  all'((  articolo  ))  21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il
rilascio  della  concessione  o  della autorizzazione in sanatoria e'
subordinato  alla  acquisizione  della  proprieta'  dell'area  stessa
previo  versamento  del  prezzo,  che e' determinato dall'Agenzia del
territorio  in  rapporto  al  vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
  7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo  si  applicano  le  sanzioni  previste  dal  ((  decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380».
((     43-bis. Le   modifiche  apportate  con  il  presente  articolo
concernenti  l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23
dicembre  1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate
ai sensi delle predette leggi. ))
  44.  All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
))  6  giugno  2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono
inserite le seguenti: «o l'esecuzione».
  45.  All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
))  6  giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962,
n.  167  e  successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le
seguenti:  «,  nonche'  in  tutti  i  casi di difformita' dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
  46.  All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
))  6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento  nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o
dichiarati  di  interesse  particolarmente  importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490,
o   su   beni   di  interesse  archeologico,  nonche'  per  le  opere
abusivamente   realizzate   su  immobili  soggetti  a  vincolo  o  di
inedificabilita'  assoluta  in  applicazione  delle  disposizioni del
titolo  II  del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, il
Soprintendente,  su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorita'  preposte  alla  tutela,  ovvero  decorso il termine di 180
giorni  dall'accertamento  dell'illecito,  procede  alla demolizione,
anche  avvalendosi  delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
  47.  Le  sanzioni  pecuniarie di cui all'articolo 44 del (( decreto
del  Presidente  della  Repubblica  ))  6  giugno  2001, n. 380, sono
incrementate del cento per cento.
  48. (Soppresso).
  49. (Soppresso).
((   49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Tali  spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003,  sono  reiscritte  nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo  esercizio  finanziario  successivo  alla prima iscrizione in
bilancio». ))
((    49-ter. L'articolo  41  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  41  (Demolizione  di  opere  abusive).  -  1.  Entro il mese
di dicembre  di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette  al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il  responsabile  dell'abuso  non  ha provveduto nel termine previsto
alla  demolizione  e  al  ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti  relativi  alla  tutela  del  vincolo  di cui al comma 6
dell'articolo  31.  Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni  da  eseguire.  Gli  elenchi  contengono, tra l'altro, il
nominativo  dei  proprietari  e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
  2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento  della  titolarita'  dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
  3.  L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione  delle  macerie  e  gli  interventi a tutela della pubblica
incolumita',  e'  disposta  dal  prefetto.  I  relativi  lavori  sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad  imprese  tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche  avvalersi,  per  il  tramite  dei  provveditorati  alle  opere
pubbliche,  delle  strutture  tecnico-operative  del  Ministero della
difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti ed il Ministro della
difesa».
  49-quater.  All'articolo  48  del testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-ter.  Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante  vigilanza
sull'attivita'  edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi  pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei  relativi  contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del  comune  ove  e  ubicato  l'immobile  le richieste di allaccio ai
pubblici  servizi  effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione  edilizia  ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli  abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata,  corredata  dalla  prova  del  pagamento per intero delle
somme  dovute  a  titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta,  per  ciascuna  violazione,  la sanzione pecuniaria da euro
10.000  ad  euro  50.000  nei  confronti  delle aziende erogatrici di
servizi  pubblici,  nonche'  la  sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti». ))
  50.  Agli  oneri  indicati  ai  commi  6,  9,  10,  11, 13 e 24, si
provvede,  ((  nei  limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni
2004,  2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante
quota  parte  delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
Tali  somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali  di  base,  anche  di  nuova  istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006
si  provvede  ))  con  quota  parte delle entrate recate dal presente
decreto.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.