Art. 32.
                  Equipollenza dei titoli di studio

  I  profughi  di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di
studio,  possono  ottenere  anche l'equipollenza con i corrispondenti
titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di
titoli  di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi
titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.
  Il  provvedimento,  con  cui  viene riconosciuta l'equipollenza, e'
emanato  dal  provveditore agli studi della provincia nella quale gli
interessati  hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza.
Le  modalita',  le  condizioni  e  i presupposti per l'emanazione del
suddetto  provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
  Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla
vigente  disciplina  in materia di prosecuzione degli studi presso le
scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui
all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.