Art. 32. Equipollenza dei titoli di studio I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, e' emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalita', le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri. Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.