Articolo 32 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repntaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare: a) stabiliscono un'eta' minima oppure eta' minime di ammissione all'impiego; b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego; c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.