(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto  del  fanciullo  di  essere
protetto contro lo sfruttamento economico e di non  essere  costretto
ad alcun lavoro che comporti rischi o sia  suscettibile  di  porre  a
repntaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute  o  al  suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 
2. Gli  Stati  parti  adottano  misure  legislative,  amministrative,
sociali  ed  educative  per  garantire  l'applicazione  del  presente
articolo.  A  tal  fine,  ed  in  considerazione  delle  disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti,  in
particolare: 
a) stabiliscono un'eta'  minima  oppure  eta'  minime  di  ammissione
all'impiego; 
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli  orari  di  lavoro  e
delle condizioni d'impiego; 
c)  prevedono  pene  o  altre  sanzioni  appropriate  per   garantire
l'attuazione effettiva del presente articolo.