(Accordo- art. 32)
                             Articolo 32 
        Rapporto annuo e rapporto di valutazione e di esame. 
1. Il Consiglio pubblica, entro i sei mesi che  seguono  la  fine  di
ciascuna campagna agricola della juta, un rapporto  annuo  sulle  sue
attivita' ed ogni altra informazione da esso ritenuta appropriata. 
2. Il Consiglio valuta ed esamina ciascun anno  la  situazione  e  le
prospettive della juta sul mercato mondiale compreso lo  stato  della
concorrenza con i prodotti sintetici e di sostituzione ed  informa  i
membri dei risultati dell'esame. 
3. L'esame e' effettuato grazie ad informazioni  fornite  dai  membri
concernenti la produzione nazionale, gli stocks, le  esportazioni  ed
importazioni il consumo ed i prezzi della  juta,  degli  articoli  di
juta e dei prodotti sinte tici e di sostituzione, nonche'  grazie  ad
altre informazioni che il Consiglio puo' ottenere  sia  direttamente,
sia tramite  organismi  appropriati  delle  Nazioni  Unite,  compresa
l'UNCTAD e la FAO,  nonche'  organizzazioni  intergovernative  e  non
governative appropriate.