ART. 32. 
                            Aree contigue 
 
1. Le regioni, d'intesa con gli  organismi  di  gestione  delle  aree
naturali protette e con gli  enti  locali  interessati,  stabiliscono
piani e programmi e le eventuali misure di disciplina  della  caccia,
della  pesca,  delle   attivita'   estrattive   e   per   la   tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle  aree  protette,  ove
occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori  delle
aree protette stesse. 
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1  sono  determinati
dalle regioni sul cui territorio si trova l'area  naturale  protetta,
d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. 
3. All'interno delle aree contigue le  regioni  possono  disciplinare
l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma  dell'articolo  15
della legge 27 dicembre 1977, n.  968,  soltanto  nella  forma  della
caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni  dell'area
naturale protetta e dell'area contigua, gestita in  base  al  secondo
comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per  esigenze
connesse  alla  conservazione  del  patrimonio  faunistico  dell'area
stessa, puo' disporre, per particolari  specie  di  animali,  divieti
riguardanti le modalita' ed i tempi della caccia. 
5. Qualora  si  tratti  di  aree  contigue  interregionali,  ciascuna
regione provvede per  quanto  di  propria  competenza  per  la  parte
relativa al proprio territorio, d'intesa  con  le  altre  regioni  ai
sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. L'intesa  e'  promossa  dalla
regione nel cui territorio e'  situata  la  maggior  parte  dell'area
naturale protetta. 
 
          Note all'art. 32:
          - Il testo dell'art. 15 della legge n.  968/1977  (Principi
          generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
          fauna e la disciplina della caccia) e' il seguente:
          "Art.  15  (Gestione sociale del territorio). - Le regioni,
          anche tramite gli enti delegati di  cui  all'art.  5  della
          presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di
          cui  all'art.  6, avvalersi di organismi a base associativa
          formati  da  rappresentanti  delle  organizzazioni  nonche'
          dagli  esperti di cui al precedente art. 5, per la gestione
          sociale delle attivita' rivolte  a  un  uso  razionale  del
          territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.
          Le  regioni,  nel  quadro  della programmazione faunistico-
          venatoria  possono  altresi'  affidare   la   gestione   di
          territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di
          caccia   controllata,   ad   associazioni  venatorie  ed  a
          strutture associative aperte ai cacciatori residenti  e  ai
          proprietari   e  conduttori  dei  fondi  compresi  in  tali
          territori,  preferibilmente   a   dimensione   comunale   o
          intercomunale  e  con  particolare  riferimento  alle  zone
          vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane  e
          a quelle ad agricoltura svantaggiata.
          Le  regioni stabiliscono   la  percentuale,  che  non  puo'
          superare il 30 per cento, della  superficie  agro-forestale
          regionale  da  destinarsi  ai  territori,  di  cui al comma
          precedente, e ne regolano i modi di gestione e  di  accesso
          dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.
          Le  regioni  possono  autorizzare gli organi di gestione ad
          esigere un contributo  finanziario  di  partecipazione  per
          tutti i cacciatori ammessi".
          -  Il  testo  degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del gia'
          citato D.P.R. n. 616/1977 (si veda in nota all'art.  1)  e'
          il seguente:
          "Art. 8 (Gestioni comuni fra regioni). - Le regioni, per le
          attivita'   ed   i  servizi  che  interessano  i  territori
          finitimi, possono addivenire ad intese e costituire  uffici
          o gestioni comuni, anche in forma consortile.
          Le  attivita'  ed i servizi predetti devono formare oggetto
          di  specifiche  intese  e  non  possono  dare  luogo   alla
          costituzione di consorzi generali fra regioni".
          "Art.  66,  ultimo comma. - Sono trasferite alle regioni le
          funzioni  attualmente  di  competenza  degli  organi  dello
          Stato,   nonche'  le  funzioni  amministrative  attribuite,
          concernenti il  demanio  armentizio.  I  provvedimenti  che
          attengono  al  territorio  di  piu' regioni, sono adottati,
          previa intesa tra loro, dalle regioni interessate".