Art. 32. 
                        Agevolazioni fiscali 
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica  necessarie  nei
casi di grave e permanente invalidita' e menomazione,  per  la  parte
del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento  del
reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o  meno
superiore  a  15  milioni  di  lire,  sono  deducibili  dal   reddito
complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per se' o per
le persone indicate nell'articolo  433  del  codice  civile,  purche'
dalla documentazione  risulti  chi  ha  sostenuto  effettivamente  la
spesa, la persona da assistere perche' invalida e il domicilio  o  la
residenza del percipiente.